Art. 7. (Pensioni dei liberi professionisti) 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.