Art. 7.
                 (Pensioni dei liberi professionisti)
 
  1.   I   trattamenti   pensionistici  corrisposti  dalle  Casse  di
previdenza per i liberi professionisti non possono  essere  d'importo
inferiore  a  quello  minimo  a  carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. A tal  fine,  entro  il  30  giugno  1989,  con  separati
provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il
Fondo pensioni laoratori  dipendenti  e  delle  specifiche  normative
delle  singole  gestioni,  i competenti organi delle Casse adottano i
provvedimenti necessari  ad  assicurare  la  copertura  dei  relativi
oneri,  che  restano  a  loro  carico,  sempreche'  le disponibilita'
complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione,
comunque, di oneri a carico dello Stato.