Art. 9. Funzioni dirigenziali 1. Il Servizio geologico d'Italia e' diretto da un dirigente generale tecnico, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 3 marzo 1987, n. 59. 2. Il direttore del Servizio geologico predispone i programmi annuali e pluriennali sulla base delle direttive di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 6 ed attende alla loro esecuzione, nonche' alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi che non siano di competenza degli altri dirigenti. 3. A ciascuno dei settori e' preposto un capo-settore. I capo-settore appartengono al ruolo tecnico o amministrativo in relazione alle competenze del settore cui sono preposti ed esercitano le funzioni equiparate a quelle di dirigente superiore. A ciascun centro di studio e ricerca e' preposto un capo-centro, appartenente al ruolo tecnico o al ruolo amministrativo in relazione alla competenza di ciascun centro che esercita le funzioni equiparate a quelle di primo dirigente. 4. Il direttore del servizio, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, nomina uno o piu' vice-direttori scelti tra i dirigenti superiori di cui al comma 3.
Nota all'art. 9: Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.