Art. 9.
                        Funzioni dirigenziali
  1.  Il  Servizio  geologico  d'Italia  e'  diretto  da un dirigente
generale tecnico, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
3 marzo 1987, n. 59.
  2.  Il  direttore  del  Servizio  geologico  predispone i programmi
annuali e pluriennali sulla base delle direttive di cui al  comma  1,
lettera a), dell'art. 6 ed attende alla loro esecuzione, nonche' alla
gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione  dei  relativi
provvedimenti  amministrativi che non siano di competenza degli altri
dirigenti.
  3.   A   ciascuno  dei  settori  e'  preposto  un  capo-settore.  I
capo-settore  appartengono  al  ruolo  tecnico  o  amministrativo  in
relazione alle competenze del settore cui sono preposti ed esercitano
le funzioni equiparate a quelle di  dirigente  superiore.  A  ciascun
centro  di  studio e ricerca e' preposto un capo-centro, appartenente
al  ruolo  tecnico  o  al  ruolo  amministrativo  in  relazione  alla
competenza  di  ciascun  centro che esercita le funzioni equiparate a
quelle di primo dirigente.
  4.    Il    direttore    del    servizio,   sentito   il   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.   6,   nomina   uno   o   piu'
vice-direttori scelti tra i dirigenti superiori di cui al comma 3.
 
          Nota all'art. 9:
             Per  il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda
          nelle note alle premesse.