IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/377
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il
concerto dei Ministri competenti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Per tutte le categorie di opere di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:
a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro
articolazione, la documentazione relativa, l'attivita' istruttoria ed
i criteri di formulazione del giudizio di compatibilita';
b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali
e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi e la valutazione
del sistema ambientale (allegato II);
d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi
in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di opere
(allegato III);
e) le procedure da applicare per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas (allegato IV).
2. Il giudizio di compatibilita' ambientale e' reso, tenuto conto
degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli
effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a
componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualita'
dell'area interessata.
3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera e' redatto
conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento
programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione della
conseguente attivita' istruttoria della pubblica amministrazione.
4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui
all'art. 2, comma 3, ed all'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo e alle premesse:
- L'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministro dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel
caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di
cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".
- L'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/1988 (Regolamentazione
delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) cosi' recita:
"Art. 3 (Norme tecniche integrative). - 1. Le norme
tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del
presente decreto, concernenti la redazione degli studi di
impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di
compatibilita' di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di
opere, sono emanate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il
comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8
luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto".
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 349/1986
e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
dell'ambiente e' il comitato scientifico.
2. Il comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed
e' composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per
i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione,
per gli affari regionali e per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di
sanita', dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio
superiore della marina mercantile, della Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale
delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo, di
discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del
comitato scientifico sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente.
5. Il comitato scientifico esprime pareri nelle materie
indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro
dell'ambiente.
6. Il comitato si pronuncia in seduta plenaria o in
sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di
competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con
proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale
di cui al successivo art. 12, comitati tecnico-scientifici
aventi competenza su specifici settori di intervento del
Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette".
Note all'art. 1.
- L'art. 1 del D.P.C.M. n. 377/1988, cosi' recita:
"Art. 1 (Categorie di opere). - 1. Sono sottoposti alla
procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti
nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali
nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie
fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio
definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui
radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di
prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una
produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per
gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di
oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati;
g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite
ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di
traffico internazionale del 15 novembre 1975; tronchi
ferroviari per il traffico a grande distanza nonche'
aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe
almeno 2100 metri;
h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili
e porti per la navigazione interna accessibili a battelli
con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e
nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o
stoccaggio a terra;
l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc.
2. La medesima procedura si applica anche agli
interventi su opere gia' esistenti, non rientranti nelle
categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi
un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica
altresi' agli interventi su opere gia' esistenti rientranti
nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi
derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse
dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini
e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano
richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico
o al mantenimento del livello di esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di
risanamento ambientale di centrali termoelettriche
esistenti, anche accompagnati da interventi di
ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato
di qualita' dell'ambiente connesso alla riduzione delle
emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il
Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni di
coordinamento con il Ministero per i beni culturali e
ambientali e con le amministrazioni interessate
all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai
fini di individuare anticipatamente, sulla base dei
programmi delle amministrazioni interessate, i casi di
esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle opere destinate alla difesa nazionale".
- Si trascrive, in quanto successivamente citato,
l'intero testo dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 377/1988, ed il
relativo art. 6:
"Art. 2 (Norme tecniche sulla comunicazione dei
progetti). - 1. Si intendono per progetti delle opere di
cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse,
prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le
autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti
dalla normativa vigente e, comunque, prima
dell'aggiudicazione dei relativi lavori.
In particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si
intendono quelli necessari per il provvedimento di cui
all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
880, cosi' come disciplinato dall'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli
stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio,
degli impianti di gassificazione e liquefazione, delle
acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio e degli impianti chimici integrati, si
intendono quelli presentati al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per il decreto di
concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge
2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio
1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni;
gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione
da parte del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
c) per progetti di impianto per l'estrazione di
amianto, si intendono quelli presentati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli
stessi devono essere inoltrati prima del rilascio del
permesso da parte del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) per progetti degli impianti di eliminazione di
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, si intendono
quelli che devono essere inoltrati alla regione per
l'approvazione;
e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida
comunicazione, si intendono quelli, riferiti all'intero
tracciato, previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei
progetti strade" pubblicate nel Bollettino ufficiale -
Norme tecniche - del C.N.R. Anno XIV n. 77 del 5 maggio
1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi
in cui tale documentazione non sia disponibile per cause
oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle
procedure di riferimento, purche' siano comunque definite
le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello
studio di impatto ambientale. Gli stessi devono essere
inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione
da parte del Ministro dei lavori pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza, si intendono quelli riferiti
alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere
connesse predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e
trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel
cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi
dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli
stessi devono essere inoltrati prima del relativo
provvedimento di approvazione o conformita';
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi
piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonche'
i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere
inoltrati prima della approvazione da parte del comitato
previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i
progetti stessi devono essere inoltrati prima della
concessione da parte dei Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti
destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque, si
intendono i progetti di massima allegati alla domanda di
concessione di derivazione d'acqua cosi' come previsto
all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285,
al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre
1959, n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima
della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da
parte del Ministro dei lavori pubblici.
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in
concessione disciplinati dalla legge 24 giugno 1929, n.
1137, cosi' come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n.
34, nonche' dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla
legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni
competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al
Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto
esecutivo delle opere qualora contenga importanti
variazioni rispetto alla progettazione di massima gia'
oggetto di pronuncia di compatibilita' ambientale. Il
Ministro dell'ambiente puo' stabilire, entro venti giorni
dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia
sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto come
individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto
ambientale contenente:
a) l'indicazione della localizzazione riferita alla
incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla
luce delle principali alternative prese in esame, alla
incidenza sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai
piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore,
agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici,
demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata
cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle
misure previste per l'osservanza della normativa vigente,
nonche' le eventuali conseguenti alterazioni della qualita'
del corpo ricettore finale;
c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle
relative modalita' di smaltimento rapportata alle
prescrizioni della normativa vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da
sostanze inquinanti, rapportata alla normativa vigente,
nonche' le conseguenti alterazioni della qualita' dell'aria
anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e
degli accorgimenti e delle tecniche riduttive del rumore
previsti;
f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e
risarcimento dei danni all'ambiente con riferimento alle
scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed
agli aspetti tecnico-economici;
g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con
riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le
specificazioni derivanti dalla normativa vigente o da
particolari esigenze in relazione alle singole opere;
i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle
lettere precedenti".
"Art. 6 (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sui progetti
di cui all'art. 1 ha le seguenti finalita':
a) accertare la completezza della documentazione
presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei
luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle
documentate dal proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto
concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni
inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni
dettate dalla normativa di settore;
d) accertare la coerenza del progetto, per quanto
concerne le tecniche di realizzazione e dei processi
produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie
prime e delle risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di
analisi e previsione, nonche' l'idoneita' delle tecniche di
rilevazione e previsione impiegate dal proponente in
relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del
progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di
qualita' finale, raffrontando la situazione esistente al
momento della comunicazione con la previsione di quella
successiva.
2. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale del
progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la
procedura riprende il suo corso".
- L'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria
1988) cosi' recita:
"Art. 18. - In attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al
programma triennale di salvaguardia ambientale, e'
autorizzata per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale,
contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per
l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per
il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei
progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e
dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986,n.
349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti
Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali; si applicano per i parchi
nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in
particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto
e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5
miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran
Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un
sistema informativo e di monitoraggio ambientale
finalizzato alla redazione della relazione sullo stato
dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8
luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
fini ambientali dei sistemi informativi delle altre
amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
completamento del piano generale di risanamento delle acque
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la
salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi
idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e
nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite
le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e
articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di
giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento
deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita'
strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
geologica nazionale e della relativa restituzione
cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le
specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150
unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, propone al CIPE, per
l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988
di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE
definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti
elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro
consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei
progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle
priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla
commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto
ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, presieduta dal direttore generale competente,
composta da 20 membri. Il relativo onere e' valutato in
lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
membri della commissione si applicano le norme di cui
all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
878".
- L'art. 5 del D.P.C.M. n. 377/1988 cosi' recita:
"Art. 5 (Pubblicita'). - 1. Contestualmente alla
comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia autonoma
territorialmente interessata e su un quotidiano a
diffusione nazionale, di un annuncio contenente
l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una
sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresi' al deposito di una o
piu' copie del progetto e degli elaborati della
comunicazione, cosi' come definiti all'art. 2, presso il
competente ufficio della regione o provincia autonoma
interessata, ai fini della consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individuano gli uffici di
cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata
informazione al pubblico".