IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377;
  Vista  la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/377
del  27  giugno  1985,  concernente   la   valutazione   dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
  Sentito  il  comitato  scientifico di cui all'art. 11 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1988;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il
concerto dei Ministri competenti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Per  tutte  le categorie di opere di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10  agosto  1988,  n.  377,
sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono:
    a)  i  contenuti  degli  studi  di  impatto  ambientale e la loro
articolazione, la documentazione relativa, l'attivita' istruttoria ed
i criteri di formulazione del giudizio di compatibilita';
    b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
    c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali
e le relazioni tra questi esistenti per l'analisi  e  la  valutazione
del sistema ambientale (allegato II);
    d)  i  criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi
in relazione alla specifica tipologia di ciascuna categoria di  opere
(allegato III);
    e)   le  procedure  da  applicare  per  i  progetti  di  centrali
termoelettriche e turbogas (allegato IV).
  2.  Il  giudizio di compatibilita' ambientale e' reso, tenuto conto
degli studi effettuati  dal  committente,  previa  valutazione  degli
effetti   dell'opera   sul   sistema  ambientale  con  riferimento  a
componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di  qualita'
dell'area interessata.
  3.   Lo   studio   di  impatto  ambientale  dell'opera  e'  redatto
conformemente alle prescrizioni relative  ai  quadri  di  riferimento
programmatico,   progettuale  ed  ambientale  ed  in  funzione  della
conseguente attivita' istruttoria della pubblica amministrazione.
  4.  Le  presenti  norme  tecniche  integrano le prescrizioni di cui
all'art. 2, comma 3, ed all'art. 6 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo e alle premesse:
             -  L'art.  6  della  legge  n. 349/1986 (Istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) cosi' recita:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  comitato scientifico di cui al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica,   il   Ministro  dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministro   dell'ambiente,   la   questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6.  Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali, nel
          caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del  decreto-legge
          27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n.  431, esercita  i  poteri  di
          cui  agli  articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto".
             -  L'art.  3  del D.P.C.M. n. 377/1988 (Regolamentazione
          delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
          6  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale) cosi' recita:
             "Art.  3  (Norme  tecniche  integrative).  - 1. Le norme
          tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del
          presente  decreto,  concernenti la redazione degli studi di
          impatto  ambientale  e  la  formulazione  dei  giudizi   di
          compatibilita'  di  cui  all'art. 6, comma 4, della legge 8
          luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna  categoria  di
          opere,   sono   emanate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente, di
          concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il
          comitato  scientifico  di  cui  all'art.  11  della legge 8
          luglio 1986, n. 349, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  del  presente
          decreto".
             -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 349/1986
          e' il seguente:
             "Art.  11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
          dell'ambiente e' il comitato scientifico.
             2. Il comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed
          e' composto nel modo seguente:
               a)  da  dieci  esperti  designati  rispettivamente dai
          Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  dei  lavori pubblici, dell'agricoltura e
          delle foreste, della marina mercantile, della sanita',  per
          i  beni  culturali e ambientali, della pubblica istruzione,
          per gli affari  regionali  e  per  il  coordinamento  delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
               b)  da  un  componente, rispettivamente, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, del Consiglio  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio
          superiore della marina mercantile, della  Consulta  per  la
          difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
          dell'agricoltura e delle foreste, del  Consiglio  nazionale
          per  i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale
          delle ricerche e del  Consiglio  superiore  della  pubblica
          istruzione;
               c)  da  otto  professori  universitari  di  ruolo,  di
          discipline attinenti alle tematiche ambientali;
               d)  da  cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
          tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
          l'Accademia nazionale dei Lincei.
             3.  I  componenti del comitato sono nominati con decreto
          del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
             4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del
          comitato  scientifico  sono  stabilite  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente.
             5.  Il comitato scientifico esprime pareri nelle materie
          indicate nella presente legge, su  richiesta  del  Ministro
          dell'ambiente.
             6.  Il  comitato  si  pronuncia  in seduta plenaria o in
          sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori  di
          competenza del Ministero.
             7.   Il  Ministro  dell'ambiente  puo'  costituire,  con
          proprio decreto, sentito il parere del Consiglio  nazionale
          di cui al successivo art.  12, comitati tecnico-scientifici
          aventi competenza su specifici settori  di  intervento  del
          Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette".
          Note all'art. 1.
             - L'art. 1 del D.P.C.M. n. 377/1988, cosi' recita:
             "Art.  1 (Categorie di opere). - 1. Sono sottoposti alla
          procedura di valutazione di cui all'art. 6  della  legge  8
          luglio  1986,  n.  349,  i  progetti delle opere rientranti
          nelle seguenti categorie:
               a)  raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
          che producono soltanto lubrificanti dal petrolio  greggio),
          nonche'  impianti  di  gassificazione  e di liquefazione di
          almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
               b)  centrali termiche ed altri impianti di combustione
          con potenza termica di  almeno  300  MW,  nonche'  centrali
          nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
          ricerca per la produzione e la  lavorazione  delle  materie
          fissili  e  fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
          di durata permanente termica);
               c)  impianti  destinati esclusivamente allo stoccaggio
          definitivo  o  all'eliminazione  definitiva   dei   residui
          radioattivi;
               d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
          dell'acciaio;
               e)  impianti  per l'estrazione di amianto, nonche' per
          il trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e  dei
          prodotti    contenenti   amianto:   per   i   prodotti   di
          amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t  di
          prodotti   finiti;  per  le  guarnizioni  da  attrito,  una
          produzione annua di oltre 50 t di prodotti  finiti  e,  per
          gli  altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di
          oltre 200 t;
               f) impianti chimici integrati;
               g)  autostrade  e vie di rapida comunicazione definite
          ai  sensi  dell'accordo  europeo  sulle  grandi  strade  di
          traffico  internazionale  del  15  novembre  1975;  tronchi
          ferroviari  per  il  traffico  a  grande  distanza  nonche'
          aeroporti  con  piste  di  decollo  e di atterraggio lunghe
          almeno 2100 metri;
               h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili
          e porti per la navigazione interna accessibili  a  battelli
          con stazza superiore a 1350 t;
               i)  impianti  di  eliminazione  dei  rifiuti tossici e
          nocivi  mediante  incenerimento,  trattamento   chimico   o
          stoccaggio a terra;
               l)  dighe  ed  altri  impianti  destinati a trattenere
          regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
          superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc.
             2.   La   medesima   procedura  si  applica  anche  agli
          interventi su opere gia' esistenti,  non  rientranti  nelle
          categorie  del  comma  1, qualora da tali interventi derivi
          un'opera che rientra nelle  categorie  stesse;  si  applica
          altresi' agli interventi su opere gia' esistenti rientranti
          nelle categorie del comma  1  qualora  da  tali  interventi
          derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse
          dalla precedente, con esclusione, comunque, dei  ripristini
          e  delle  terze  corsie  autostradali  aggiuntive che siano
          richieste da esigenze relative alla sicurezza del  traffico
          o al mantenimento del livello di esercizio.
             3.  Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di
          risanamento   ambientale   di   centrali    termoelettriche
          esistenti,    anche    accompagnati    da   interventi   di
          ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello stato
          di  qualita'  dell'ambiente  connesso  alla riduzione delle
          emissioni.
             4.  Per  agevolare  l'applicazione  dei  commi  2 e 3 il
          Ministro  dell'ambiente  convoca   apposite   riunioni   di
          coordinamento  con  il  Ministero  per  i  beni culturali e
          ambientali   e   con   le    amministrazioni    interessate
          all'esecuzione  delle opere di cui al presente articolo, ai
          fini  di  individuare  anticipatamente,  sulla   base   dei
          programmi  delle  amministrazioni  interessate,  i  casi di
          esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
             5.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle opere destinate alla difesa nazionale".
             -   Si  trascrive,  in  quanto  successivamente  citato,
          l'intero testo dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 377/1988, ed  il
          relativo art. 6:
             "Art.   2   (Norme   tecniche  sulla  comunicazione  dei
          progetti). - 1. Si intendono per progetti  delle  opere  di
          cui  all'art.  1  i progetti di massima delle opere stesse,
          prima che i medesimi vengano inoltrati  per  i  pareri,  le
          autorizzazioni,  i  nulla-osta  e  gli  altri atti previsti
          dalla    normativa    vigente    e,     comunque,     prima
          dell'aggiudicazione dei relativi lavori.
             In particolare:
               a)  per  progetti  delle  centrali termoelettriche, si
          intendono quelli necessari  per  il  provvedimento  di  cui
          all'art.  5,  primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
          880, cosi' come disciplinato dall'art. 17 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, gli
          stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
               b)  per progetti delle raffinerie di petrolio greggio,
          degli impianti  di  gassificazione  e  liquefazione,  delle
          acciaierie   integrate  di  prima  fusione  della  ghisa  e
          dell'acciaio  e  degli  impianti  chimici   integrati,   si
          intendono  quelli  presentati  al Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  per  il   decreto   di
          concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge
          2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio
          1934,  n.  367, e successive modificazioni ed integrazioni;
          gli stessi devono essere inoltrati prima della  concessione
          da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato;
               c)  per  progetti  di  impianto  per  l'estrazione  di
          amianto,  si  intendono  quelli  presentati  al   Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato;  gli
          stessi devono  essere  inoltrati  prima  del  rilascio  del
          permesso   da   parte   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
               d)  per  progetti  degli  impianti  di eliminazione di
          smaltimento dei rifiuti  tossici  e  nocivi,  si  intendono
          quelli   che  devono  essere  inoltrati  alla  regione  per
          l'approvazione;
               e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida
          comunicazione, si  intendono  quelli,  riferiti  all'intero
          tracciato,  previsti dalle "Istruzioni per la redazione dei
          progetti strade"  pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  -
          Norme  tecniche  -  del  C.N.R. Anno XIV n. 77 del 5 maggio
          1980, concernenti il progetto di massima, ovvero, nei  casi
          in  cui  tale  documentazione non sia disponibile per cause
          oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle
          procedure  di  riferimento, purche' siano comunque definite
          le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato  nello
          studio  di  impatto  ambientale.  Gli  stessi devono essere
          inoltrati prima del relativo provvedimento di  approvazione
          da parte del Ministro dei lavori pubblici;
                f)   per  progetti  dei  tronchi  ferroviari  per  il
          traffico a grande distanza, si  intendono  quelli  riferiti
          alla  costruzione  di  impianti  ferroviari  e  delle opere
          connesse  predisposti  dall'ente  Ferrovie  dello  Stato  e
          trasmessi  alle regioni interessate ed agli enti locali nel
          cui territorio  sono  previsti  gli  interventi,  ai  sensi
          dell'art.   25  della  legge  17  maggio  1985, n. 210; gli
          stessi  devono  essere   inoltrati   prima   del   relativo
          provvedimento di approvazione o conformita';
               g)  per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi
          piani regolatori o le varianti dei piani esistenti, nonche'
          i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere
          inoltrati prima della approvazione da  parte  del  comitato
          previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
               h)  per  progetti  dei  porti commerciali marittimi, i
          progetti  stessi  devono  essere  inoltrati   prima   della
          concessione da parte dei Ministri competenti;
               i)  per  progetti  delle  dighe e degli altri impianti
          destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque,  si
          intendono  i  progetti  di massima allegati alla domanda di
          concessione di  derivazione  d'acqua  cosi'  come  previsto
          all'art.  9  del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285,
          al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  e  all'art.  1
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1› novembre
          1959, n. 1363; gli stessi  devono  essere  inoltrati  prima
          della  concessione  alla derivazione, anche provvisoria, da
          parte del Ministro dei lavori pubblici.
             2.  Nel  caso  di  appalto  concorso o di affidamenti in
          concessione disciplinati dalla legge  24  giugno  1929,  n.
          1137, cosi' come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n.
          34, nonche' dalla legge 8 agosto  1977,  n.  584,  e  dalla
          legge   17   febbraio   1987,  n.  80,  le  amministrazioni
          competenti  comunicano  al  Ministro  dell'ambiente  e   al
          Ministro  per  i  beni  culturali ed ambientali il progetto
          esecutivo   delle   opere   qualora   contenga   importanti
          variazioni  rispetto  alla  progettazione  di  massima gia'
          oggetto  di  pronuncia  di  compatibilita'  ambientale.  Il
          Ministro  dell'ambiente  puo' stabilire, entro venti giorni
          dalla  comunicazione,  che  il   progetto   esecutivo   sia
          sottoposto  a  sua  volta  alla procedura di cui all'art. 6
          della legge 8 luglio 1986, n. 349.
             3.  La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della
          legge 8  luglio  1986,  n.  349,  oltre  al  progetto  come
          individuato  al  comma  1,  comprende uno studio di impatto
          ambientale contenente:
               a)  l'indicazione  della  localizzazione riferita alla
          incidenza spaziale  e  territoriale  dell'intervento,  alla
          luce  delle  principali  alternative  prese  in esame, alla
          incidenza sulle risorse naturali,  alla  corrispondenza  ai
          piani  urbanistici,  paesistici, territoriali e di settore,
          agli   eventuali   vincoli   paesaggistici,   archeologici,
          demaniali   ed   idrogeologici,   supportata   da  adeguata
          cartografia;
               b)  la  specificazione  degli  scarichi idrici e delle
          misure previste per l'osservanza della  normativa  vigente,
          nonche' le eventuali conseguenti alterazioni della qualita'
          del corpo ricettore finale;
               c)  la  specificazione  dei  rifiuti  solidi  e  delle
          relative   modalita'   di   smaltimento   rapportata   alle
          prescrizioni della normativa vigente in materia;
               d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da
          sostanze inquinanti,  rapportata  alla  normativa  vigente,
          nonche' le conseguenti alterazioni della qualita' dell'aria
          anche alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
               e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e
          degli accorgimenti e delle tecniche  riduttive  del  rumore
          previsti;
               f)  la  descrizione  dei dispositivi di eliminazione e
          risarcimento dei danni all'ambiente  con  riferimento  alle
          scelte  progettuali,  alle migliori tecniche disponibili ed
          agli aspetti tecnico-economici;
               g)  i  piani di prevenzione dei danni all'ambiente con
          riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
               h)  i  piani  di  monitoraggio  ambientale  secondo le
          specificazioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  o  da
          particolari esigenze in relazione alle singole opere;
               i)  un  riassunto  non tecnico di quanto previsto alle
          lettere precedenti".
             "Art.  6  (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sui progetti
          di cui all'art. 1 ha le seguenti finalita':
               a)   accertare  la  completezza  della  documentazione
          presentata;
               b)  verificare  la  rispondenza  della descrizione dei
          luoghi e delle loro  caratteristiche  ambientali  a  quelle
          documentate dal proponente;
               c)  verificare  che  i  dati  del progetto, per quanto
          concerne  i  rifiuti  liquidi  e  solidi  e  le   emissioni
          inquinanti  nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni
          dettate dalla normativa di settore;
               d)  accertare  la  coerenza  del  progetto, per quanto
          concerne  le  tecniche  di  realizzazione  e  dei  processi
          produttivi  previsti,  con i dati di utilizzo delle materie
          prime e delle risorse naturali;
               e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di
          analisi e previsione, nonche' l'idoneita' delle tecniche di
          rilevazione   e  previsione  impiegate  dal  proponente  in
          relazione agli effetti ambientali;
               f)  individuare e descrivere l'impatto complessivo del
          progetto  sull'ambiente  anche  in  ordine  ai  livelli  di
          qualita'  finale,  raffrontando  la situazione esistente al
          momento della comunicazione con  la  previsione  di  quella
          successiva.
             2.  La  pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale del
          progetto interviene nel termine di cui al comma 4 dell'art.
          6  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la
          procedura riprende il suo corso".
             -  L'art.  18  della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria
          1988) cosi' recita:
             "Art.  18. - In attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
          349, ed  in  attesa  della  nuova  disciplina  relativa  al
          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'
          autorizzata per l'anno 1988, la spesa di lire 870  miliardi
          per  un programma annuale, concernente l'esercizio in corso
          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,
          contenente:
               a)  interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi
          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per
          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
               b)  finanziamento  dei progetti e degli interventi per
          il risanamento del bacino idrografico padano,  nonche'  dei
          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e
          dei maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la  relativa
          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
          per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i  progetti
          relativi agli altri bacini;
               c)  in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
          procedure  di  cui  all'art. 5 della legge 8 luglio 1986,n.
          349, dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle  Dolomiti
          Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
          Sardegna, del parco marino del Golfo  di  Orosei,  nonche',
          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi
          nazionali o  interregionali;  si  applicano  per  i  parchi
          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
          norme  vigenti  per  il  Parco  nazionale   d'Abruzzo,   in
          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani
          regolatori, per la redazione ed approvazione dello  statuto
          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
               d)  concessione  di  un  contributo straordinario di 5
          miliardi  ciascuno  all'ente  Parco  nazionale   del   Gran
          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
               e)  progettazione  ed  avvio della realizzazione di un
          sistema   informativo   e   di   monitoraggio    ambientale
          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato
          dell'ambiente ed al perseguimento degli  obiettivi  di  cui
          agli  articoli  1,  commi  3  e  6, 2, 7 e 14 della legge 8
          luglio 1986, n. 349, anche attraverso  il  coordinamento  a
          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre
          amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli  enti
          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'
          completamento del piano generale di risanamento delle acque
          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
          n. 319; la relativa autorizzazione di spesa  viene  fissata
          in lire 75 miliardi;
               f)  finanziamento,  previa  valutazione da parte della
          commissione di cui all'art.  14  della  legge  28  febbraio
          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  progetti  di
          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti
          alle  liste  di  collocamento,  che   riguardano:   1)   la
          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
          del  catasto  degli  scarichi  pubblici  e privati in corpi
          idrici; 3)  il  rilevamento  delle  discariche  di  rifiuti
          esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e
          nocivi. Questi tre progetti  nazionali  sono  definiti  dal
          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
          regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi  e  sentite
          le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di
          questi progetti e'  affidata  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e
          articolazioni ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine  di
          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento
          deve avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste,  su
          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni
          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
          Tale graduatoria verra'  affissa  agli  albi  comunali  dei
          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle
          disponibilita' e' riservato a  iniziative  localizzate  nei
          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218.  La relativa autorizzazione di spesa
          viene fissata in lire 230 miliardi. Entro  il  31  dicembre
          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti
          commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui
          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni
          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
          il tipo di giovani impiegati;
               g)  avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'
          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione
          cartografica;  la  relativa  autorizzazione  di  spesa   e'
          fissata in lire 20 miliardi.
             2.   E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le
          specifiche esigenze del  Servizio  geologico,  pari  a  150
          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista
          dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n.  59;  la
          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
             3.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentite le commissioni
          parlamentari   competenti,    propone    al    CIPE,    per
          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988
          di cui al comma 1  e  ne  assicura  l'attuazione.  Il  CIPE
          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
          la selezione dei progetti.
             4.  Gli  interventi  di cui alle lettere a), b), e) e g)
          del  comma  1  sono  finanziati  sulla  base  di   progetti
          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
          amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o  loro
          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non
          economici. L'istruttoria tecnica  per  la  valutazione  dei
          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle
          priorita' fissati  dal  programma  di  salvaguardia,  dalla
          commissione  tecnico-scientifica  di  cui all'art. 14 della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41.
             5.    Ai   fini   dell'applicazione   della   disciplina
          transitoria sulla valutazione  dell'impatto  ambientale  di
          cui  all'art.  6  della  legge  8  luglio  1986, n. 349, e'
          istituita, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro   dell'ambiente,
          nell'ambito   del   Servizio    valutazione    dell'impatto
          ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
          ambientale, presieduta dal direttore  generale  competente,
          composta  da  20  membri.  Il relativo onere e' valutato in
          lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i  criteri
          di  selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
          membri della commissione  si  applicano  le  norme  di  cui
          all'art.  3  e  all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
          878".
             - L'art. 5 del D.P.C.M. n. 377/1988 cosi' recita:
             "Art.   5   (Pubblicita').  -  1.  Contestualmente  alla
          comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 2, il committente
          di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul
          quotidiano piu' diffuso nella regione o provincia  autonoma
          territorialmente   interessata   e   su   un  quotidiano  a
          diffusione   nazionale,   di   un    annuncio    contenente
          l'indicazione  dell'opera,  la  sua  localizzazione  ed una
          sommaria descrizione del progetto.
             2. Il committente provvede altresi' al deposito di una o
          piu'  copie  del   progetto   e   degli   elaborati   della
          comunicazione,  cosi'  come  definiti all'art. 2, presso il
          competente  ufficio  della  regione  o  provincia  autonoma
          interessata,  ai  fini  della  consultazione  da  parte del
          pubblico.
             3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, individuano gli  uffici  di
          cui  al  comma  2  provvedendo anche alla pubblicazione sul
          Bollettino  ufficiale  della  regione  e  ad  una  adeguata
          informazione al pubblico".