Art. 2.
                Documentazione degli studi di impatto
  1.  Il  committente e' tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia
sulla  compatibilita'  ambientale,  in   tre   copie   al   Ministero
dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali
e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:
    a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di
riferimento  di  cui  ai  successivi  articoli,   ivi   comprese   le
caratterizzazioni e le analisi;
    b) gli elaborati di progetto;
    c)   una   sintesi  non  tecnica  destinata  all'informazione  al
pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
    d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 377/1988.
  2. Lo studio di impatto e' inoltre corredato da:
    a)  documenti  cartografici  in  scala adeguata ed in particolare
carte  geografiche  generali  e  speciali,  carte  tematiche,   carte
tecniche;  foto  aeree;  tabelle;  grafici  ed  eventuali  stralci di
documenti; fonti di riferimento;
    b)  altri  eventuali  documenti  ritenuti utili dal committente o
richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art.  18  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
    c)    indicazione    della    legislazione    vigente   e   della
regolamentazione  di   settore   concernente   la   realizzazione   e
l'esercizio  dell'opera,  degli  atti  provvedimentali  e  consultivi
necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli  gia'
acquisiti e quelli da acquisire;
    d)  esposizione  sintetica  delle  eventuali  difficolta', lacune
tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal  committente  nella
raccolta dei dati richiesti.
  3.   L'esattezza   delle   allegazioni  e'  attestata  da  apposita
dichiarazione giurata resa  dai  professionisti  iscritti  agli  albi
professionali,  ove  esistenti,  ovvero  dagli esperti che firmano lo
studio di impatto ambientale.
  4.  I  dati  e  le  informazioni  ai  quali  si  applica la vigente
disciplina a  tutela  del  segreto  industriale  sono  esclusi  dalla
pubblicita'  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere
trasmessi con plico separato.