Art. 2. Documentazione degli studi di impatto 1. Il committente e' tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilita' ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti: a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi; b) gli elaborati di progetto; c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione; d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988. 2. Lo studio di impatto e' inoltre corredato da: a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di documenti; fonti di riferimento; b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti; c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli gia' acquisiti e quelli da acquisire; d) esposizione sintetica delle eventuali difficolta', lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti. 3. L'esattezza delle allegazioni e' attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo studio di impatto ambientale. 4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla pubblicita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico separato.