Art. 2.
Documentazione degli studi di impatto
1. Il committente e' tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia
sulla compatibilita' ambientale, in tre copie al Ministero
dell'ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali
e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di
riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le
caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al
pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto e' inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare
carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte
tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali stralci di
documenti; fonti di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o
richiesti dalla commissione di valutazione di cui all'art. 18 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della
regolamentazione di settore concernente la realizzazione e
l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi
necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli gia'
acquisiti e quelli da acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali difficolta', lacune
tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal committente nella
raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni e' attestata da apposita
dichiarazione giurata resa dai professionisti iscritti agli albi
professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che firmano lo
studio di impatto ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente
disciplina a tutela del segreto industriale sono esclusi dalla
pubblicita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere
trasmessi con plico separato.