Art. 4. Quadro di riferimento progettuale 1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonche' l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilita' ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonche' misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilita' ambientale non ha ad oggetto la conformita' dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitu' ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione. 2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a: a) la natura dei beni e/o servizi offerti; b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, cio' anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento; c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento; d) l'articolazione delle attivita' necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio; e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto. 3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove gia' richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditivita' interna dell'investimento. 4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre: a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio; b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si e' dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare: 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera; 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore; 3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitu' ed altre limitazioni alla proprieta'; 4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale; c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a: 1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti; 2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera; 3) le quantita' e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera; 4) le necessita' progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale; d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio; e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente; f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente. 5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Nota all'art. 4: Il D.P.R. n. 175/1988 riguarda l'Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attivita' industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 5 del citato decreto cosi' recita: "Art. 5 (Contenuto della notifica). - 1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi: a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti: 1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V; 2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o possono intervenire; 3) la quantita' (ordine di grandezza); 4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento; 5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili; 6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo' influire sul rischio potenziale dell'attivita' industriale in questione; b) informazioni relative agli impianti concernenti: 1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonche' le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo; 2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio; 3) la descrizione generale dei processi tecnologici; 4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste; 5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente; 6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti; c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti: 1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante; 2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita' competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento; 3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonche' per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorita' competente; d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attivita' esercitata".