Art. 4.
Quadro di riferimento progettuale
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le
soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonche'
l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta
interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali,
che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le
motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la
seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al
giudizio di compatibilita' ambientale e descrive le motivazioni
tecniche delle scelte progettuali, nonche' misure, provvedimenti ed
interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il
proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore
inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio
di compatibilita' ambientale non ha ad oggetto la conformita'
dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle
servitu' ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche
dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di
soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali
esaminate, cio' anche con riferimento all'ipotesi di assenza
dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del
rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed
economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attivita' necessarie alla realizzazione
dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano
l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in
relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve
e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento,
delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i
risultati dell'analisi economica di costi e benefici, ove gia'
richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i
seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi,
il tasso di redditivita' interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree
occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si e' dovuto
tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani
paesistici e territoriali e piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici,
archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitu'
ed altre limitazioni alla proprieta';
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi
e da particolari esigenze di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle
principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con
particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la
produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di
materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate
nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio
dell'opera;
3) le quantita' e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei
rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse
fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessita' progettuali di livello esecutivo e le esigenze
gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi
ambientale;
d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o
provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno
adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di
costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel
territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi
indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli
elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel
rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono
essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Nota all'art. 4:
Il D.P.R. n. 175/1988 riguarda l'Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti
rilevanti commessi con determinate attivita' industriali ai
sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 5 del
citato decreto cosi' recita:
"Art. 5 (Contenuto della notifica). - 1. Alla notifica
di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di
sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate
rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III
concernenti:
1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
2) la fase dell'attivita' in cui esse intervengano o
possono intervenire;
3) la quantita' (ordine di grandezza);
4) il comportamento chimico e/o fisico nelle
condizioni normali di utilizzazione durante il
procedimento;
5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi
in caso di anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche
eventuale, puo' influire sul rischio potenziale
dell'attivita' industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche
idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche
dominanti, nonche' le fonti di pericolo imputabili alla
situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di
quelli esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti
dal punto di vista della sicurezza, delle cause di
pericolo, delle condizioni che rendono possibile il
verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di
prevenzione adottate o previste;
5) le misure prese per assicurare che siano
disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per
garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di
sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in caso di incidenti
rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di
incidente rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di
sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento
previsti all'interno dello stabilimento in casi di
incidente rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorita'
competenti per consentire l'elaborazione dei piani di
emergenza all'esterno dello stabilimento;
3) il nome della persona o delle persone responsabili
per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza
interni, nonche' per la comunicazione immediata al prefetto
ed all'autorita' competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali
misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a
persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione
all'attivita' esercitata".