Art. 4.
                  Quadro di riferimento progettuale
  1.  Il  quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le
soluzioni  adottate  a  seguito  degli  studi   effettuati,   nonche'
l'inquadramento  nel  territorio,  inteso come sito e come area vasta
interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali,
che  comprende  gli  elementi  di  cui  ai  commi 2 e 3, esplicita le
motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la
seconda,  che  riguarda  gli  elementi di cui al comma 4, concorre al
giudizio di  compatibilita'  ambientale  e  descrive  le  motivazioni
tecniche  delle  scelte progettuali, nonche' misure, provvedimenti ed
interventi, anche non strettamente riferibili  al  progetto,  che  il
proponente   ritiene   opportuno   adottare   ai  fini  del  migliore
inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il  giudizio
di  compatibilita'  ambientale  non  ha  ad  oggetto  la  conformita'
dell'opera  agli  strumenti  di  pianificazione,  ai  vincoli,   alle
servitu' ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.
  2.  Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche
dell'opera progettata, con particolare riferimento a:
    a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
    b)  il  grado  di  copertura  della  domanda ed i suoi livelli di
soddisfacimento  in  funzione  delle  diverse   ipotesi   progettuali
esaminate,   cio'   anche  con  riferimento  all'ipotesi  di  assenza
dell'intervento;
    c)  la  prevedibile  evoluzione  qualitativa  e  quantitativa del
rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile  vita  tecnica  ed
economica dell'intervento;
    d)  l'articolazione delle attivita' necessarie alla realizzazione
dell'opera in fase di cantiere e  di  quelle  che  ne  caratterizzano
l'esercizio;
    e)  i  criteri  che  hanno  guidato  le scelte del progettista in
relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di  breve
e  lungo  periodo  conseguenti  alla  localizzazione dell'intervento,
delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
  3.  Per  le  opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i
risultati dell'analisi  economica  di  costi  e  benefici,  ove  gia'
richiesta  dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i
seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi,
il tasso di redditivita' interna dell'investimento.
  4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
    a)  le  caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree
occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
    b)  l'insieme  dei  condizionamenti e vincoli di cui si e' dovuto
tener conto nella redazione del progetto e in particolare:
    1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
    2)  le  norme  e  prescrizioni  di  strumenti  urbanistici, piani
paesistici e territoriali e piani di settore;
    3)   i   vincoli  paesaggistici,  naturalistici,  architettonici,
archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitu'
ed altre limitazioni alla proprieta';
    4)  i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi
e da particolari esigenze di tutela ambientale;
    c)  le  motivazioni  tecniche  della  scelta  progettuale e delle
principali alternative prese in esame, opportunamente descritte,  con
particolare riferimento a:
    1)  le  scelte  di  processo per gli impianti industriali, per la
produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
    2)  le  condizioni  di  utilizzazione  di  risorse  naturali e di
materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate
nelle  diverse  fasi  di  realizzazione  del  progetto e di esercizio
dell'opera;
    3)  le  quantita' e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei
rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse
fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
    4)  le  necessita' progettuali di livello esecutivo e le esigenze
gestionali imposte o da ritenersi necessarie a  seguito  dell'analisi
ambientale;
    d)  le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o
provvedimenti  di  carattere  gestionale  che  si  ritiene  opportuno
adottare  per  contenere  gli  impatti  sia  nel  corso della fase di
costruzione, che di esercizio;
    e)   gli   interventi   di  ottimizzazione  dell'inserimento  nel
territorio e nell'ambiente;
    f)  gli  interventi  tesi  a  riequilibrare  eventuali  scompensi
indotti sull'ambiente.
  5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.  175,  gli
elementi  richiesti  ai  commi  precedenti  che  siano  compresi  nel
rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del  citato  decreto  possono
essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
 
          Nota all'art. 4:
             Il   D.P.R.  n.  175/1988  riguarda  l'Attuazione  della
          direttiva CEE n.  82/501 relativa ai  rischi  di  incidenti
          rilevanti commessi con determinate attivita' industriali ai
          sensi della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  L'art.  5  del
          citato decreto cosi' recita:
             "Art.  5  (Contenuto della notifica). - 1. Alla notifica
          di cui all'articolo 4 deve essere allegato un  rapporto  di
          sicurezza contenente i seguenti elementi:
               a)   informazioni  relative  alle  sostanze  riportate
          rispettivamente  nell'allegato  II  e   nell'allegato   III
          concernenti:
               1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
               2)  la  fase dell'attivita' in cui esse intervengano o
          possono intervenire;
               3) la quantita' (ordine di grandezza);
               4)   il   comportamento   chimico   e/o  fisico  nelle
          condizioni   normali   di    utilizzazione    durante    il
          procedimento;
               5)  le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi
          in caso di anomalie prevedibili;
               6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche
          eventuale,   puo'   influire   sul    rischio    potenziale
          dell'attivita' industriale in questione;
               b) informazioni relative agli impianti concernenti:
               1)  la  loro  ubicazione,  le relative caratteristiche
          idrogeologiche e  sismiche,  le  condizioni  metereologiche
          dominanti,  nonche'  le  fonti  di pericolo imputabili alla
          situazione del luogo;
               2)  il  numero massimo degli addetti e segnatamente di
          quelli esposti al rischio;
               3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
               4)  la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti
          dal  punto  di  vista  della  sicurezza,  delle  cause   di
          pericolo,   delle   condizioni  che  rendono  possibile  il
          verificarsi di un incidente rilevante  e  delle  misure  di
          prevenzione adottate o previste;
               5)   le   misure   prese   per  assicurare  che  siano
          disponibili in ogni momento i mezzi tecnici  necessari  per
          garantire  il funzionamento degli impianti in condizioni di
          sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
               6)  le cautele operative da usare in caso di incidenti
          rilevanti;
               c)  informazioni  relative  ad eventuali situazioni di
          incidente rilevante concernenti:
               1)  i  piani  di emergenza, compresa l'attrezzatura di
          sicurezza, i sistemi di allarme e  i  mezzi  di  intervento
          previsti   all'interno   dello   stabilimento  in  casi  di
          incidente rilevante;
               2)  qualsiasi  informazione  necessaria alle autorita'
          competenti  per  consentire  l'elaborazione  dei  piani  di
          emergenza all'esterno dello stabilimento;
               3)  il nome della persona o delle persone responsabili
          per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di  emergenza
          interni, nonche' per la comunicazione immediata al prefetto
          ed all'autorita' competente;
               d)  indicazione  del  fabbricante  sul  se  e su quali
          misure assicurative e di garanzia per i rischi di  danni  a
          persona,  a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione
          all'attivita' esercitata".