Art. 6. Istruttoria per il giudizio di compatibilita' ambientale 1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilita' ambientale del progetto. 3. La commissione ha facolta' di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria. 4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa. 5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Il committente delle opere ha facolta' di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facolta' di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio. 7. La commissione provvede altresi' a verificare la sussistenza delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Note all'art. 6: - L'art. 18 della legge n. 67/1988 e' riportato nelle note all'art. 2. - Gli articoli 1, 2 e 6 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono riportati nelle note all'art. 1. - L'art. 6 della legge n. 349/1986 e' riportato nelle note al titolo e alle premesse.