Art. 6.
Istruttoria per il giudizio
di compatibilita' ambientale
1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento
d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani
richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto
dall'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto
degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli
effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale,
raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione
con la previsione di quella successiva. La commissione identifica
inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla
compatibilita' ambientale del progetto.
3. La commissione ha facolta' di richiedere i pareri di enti ed
amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire
nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione
presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere,
possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale
richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti
all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai
sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere ha facolta' di comunicare al
Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti
operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facolta' di
designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche
sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente
ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede altresi' a verificare la sussistenza
delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli interventi
di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Note all'art. 6:
- L'art. 18 della legge n. 67/1988 e' riportato nelle
note all'art. 2.
- Gli articoli 1, 2 e 6 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono
riportati nelle note all'art. 1.
- L'art. 6 della legge n. 349/1986 e' riportato nelle
note al titolo e alle premesse.