Art. 6.
                     Istruttoria per il giudizio
                     di compatibilita' ambientale
  1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n.  67,  verifica  il  progetto,  anche  mediante  accertamento
d'ufficio,  in  relazione  alle  specificazioni,  descrizioni e piani
richiesti dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto
dall'art. 6 del medesimo decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
  2.  L'istruttoria  si  conclude  con  parere motivato, tenuto conto
degli studi effettuati dal  proponente  e  previa  valutazione  degli
effetti,   anche   indotti,   dell'opera   sul   sistema  ambientale,
raffrontando la situazione esistente al momento  della  comunicazione
con  la  previsione  di  quella successiva. La commissione identifica
inoltre, se necessario, le eventuali  prescrizioni  finalizzate  alla
compatibilita' ambientale del progetto.
  3.  La  commissione  ha  facolta' di richiedere i pareri di enti ed
amministrazioni    pubbliche    e    di    organi    di    consulenza
tecnico-scientifica  dello  Stato,  che  ritenga  opportuno acquisire
nell'ambito dell'istruttoria.
  4.   Ove   sia   verificata  l'incompletezza  della  documentazione
presentata,  il  Ministero  dell'ambiente  provvede   a   richiedere,
possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale
richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
  5.  Restano  comunque  salve  le  prescrizioni  tecniche  attinenti
all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai
sensi delle disposizioni vigenti.
  6.  Il  committente  delle  opere  ha  facolta'  di  comunicare  al
Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, l'inizio degli studi di impatto ambientale  e  delle  conseguenti
operazioni  tecniche.  Il presidente della commissione ha facolta' di
designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove,  verifiche
sperimentali  di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente
ripetibili, che siano funzionali allo studio.
  7.  La  commissione  provvede  altresi' a verificare la sussistenza
delle condizioni di esclusione dei progetti relativi agli  interventi
di  cui  al  comma  3  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
 
          Note all'art. 6:
             -  L'art.  18  della legge n. 67/1988 e' riportato nelle
          note all'art. 2.
             -  Gli  articoli  1, 2 e 6 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono
          riportati nelle note all'art. 1.
             -  L'art.  6  della legge n. 349/1986 e' riportato nelle
          note al titolo e alle premesse.