Art. 7.
              Requisiti di trasparenza del procedimento
                          ed atti successivi
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  assicura  la  consultazione della
sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  anche
attraverso   accordi   con   istituzioni   scientifiche  o  culturali
pubbliche.
  2.  Il  giudizio  di  compatibilita'  e' reso ai sensi dell'art. 6,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto  definitivo  che
contestualmente   considera   le   osservazioni,  le  proposte  e  le
allegazioni presentate ai sensi del comma  9  del  medesimo  art.  6,
esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.