Art. 7. Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi 1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali pubbliche. 2. Il giudizio di compatibilita' e' reso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6, esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.