Art. 7.
Requisiti di trasparenza del procedimento
ed atti successivi
1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della
sintesi non tecnica di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche
attraverso accordi con istituzioni scientifiche o culturali
pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilita' e' reso ai sensi dell'art. 6,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che
contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le
allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6,
esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.