Art. 8.
Disposizioni attuative del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
1. Per impianti chimici integrati di cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377, si intende l'insieme di due o piu' unita'
produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi,
che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente
definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le
dimensioni, le quantita' degli effluenti, secondo i seguenti
parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora
l'impianto sia localizzato all'interno di un'area dichiarata ad
elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge
8 luglio 1986, n. 349:
a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/secondo;
c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri
spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
e) numero degli addetti pari o superiore a 300.
2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono,
conformemente all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di massima corredati
dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che
devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle
vigenti disposizioni.
3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio si intendono i progetti di massima corredati
dalle indicazioni esecutive relative al processo industriale e che
devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle
vigenti disposizioni.
4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto
nel suo complesso, nonche' ai progetti di massima delle opere qualora
comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle sue
pertinenze in relazione ai profili ambientali:
a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti gia' esistenti per
i quali si prevede la realizzazione di piste di lunghezza superiore
ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100
metri;
b) nel caso di aeroporti gia' esistenti con piste di lunghezza
superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano sostanziali modifiche
al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico
aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni
territoriali dell'infrastruttura stessa.
5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere
di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sara' resa
dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina
mercantile.
Note all'art. 8:
- L'art. 7 della legge n. 349/1986 cosi' recita:
"Art. 7. - 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali
tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad
elevato rischio di crisi ambientale".
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
ambientale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le
regioni interessate.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2
sono individuati gli obiettivi per gli interventi di
risanamento e le direttive per la formazione di un piano di
disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le
regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Il piano, sulla base della riorganizzazione delle
fonti inquinanti, dispone un programma anche pluriennale,
di misure dirette:
a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati,
di impianti ed apparati per eliminare o ridurre
l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e
sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o
riduzione dell'inquinamento;
5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi
previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara'
fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le
modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19
della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di
pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle
opere in esso previste.
7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro
dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte
delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita
la regione interessata, assegna un congruo termine per
provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
- Gli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. n. 377/1988 sono
riportati nelle note all'art. 1.