Art. 8.
          Disposizioni attuative del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377
  1.  Per  impianti  chimici  integrati  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
agosto  1988,  n.  377,  si  intende  l'insieme  di due o piu' unita'
produttive che realizzano processi di trasformazione  o  di  sintesi,
che  concorrono  a  determinare  prodotti  chimici  merceologicamente
definiti, se  possono  incidere  segnatamente  per  l'ubicazione,  le
dimensioni,   le   quantita'  degli  effluenti,  secondo  i  seguenti
parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora
l'impianto  sia  localizzato  all'interno  di  un'area  dichiarata ad
elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della  legge
8 luglio 1986, n. 349:
    a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
    b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/secondo;
    c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
    d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri
spazi operativi, pari o superiori a 50.000 mq.;
    e) numero degli addetti pari o superiore a 300.
  2.  Per  progetti  degli  impianti  di cui al comma 1 si intendono,
conformemente all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  10  agosto  1988,  n.  377, i progetti di massima corredati
dalle indicazioni esecutive relative ai processi  industriali  e  che
devono  essere  inoltrati  prima  delle autorizzazioni previste dalle
vigenti disposizioni.
  3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio si intendono i  progetti  di  massima  corredati
dalle  indicazioni  esecutive  relative al processo industriale e che
devono essere inoltrati prima  delle  autorizzazioni  previste  dalle
vigenti disposizioni.
  4.  Con  riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applica  al  sistema  aeroporto
nel suo complesso, nonche' ai progetti di massima delle opere qualora
comportino la modifica sostanziale del sistema  stesso  e  delle  sue
pertinenze in relazione ai profili ambientali:
    a)  nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti gia' esistenti per
i quali si prevede la realizzazione di piste di  lunghezza  superiore
ai  2.100 metri od il prolungamento di quelle esistenti oltre i 2.100
metri;
    b)  nel  caso  di aeroporti gia' esistenti con piste di lunghezza
superiore a 2.100 metri, qualora si prevedano  sostanziali  modifiche
al piano regolatore aeroportuale connesse all'incremento del traffico
aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed implicazioni
territoriali dell'infrastruttura stessa.
  5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere
di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  10  agosto  1988,  n.  377, sara' resa
dall'amministrazione competente, sentito il  Ministero  della  marina
mercantile.
 
          Note all'art. 8:
             - L'art. 7 della legge n. 349/1986 cosi' recita:
             "Art.  7.  -  1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali
          tratti  marittimi  prospicienti,  caratterizzati  da  gravi
          alterazioni  degli  equilibri  ecologici  nei corpi idrici,
          nell'atmosfera  o  nel  suolo,  sono  dichiarati  "aree  ad
          elevato rischio di crisi ambientale".
             2.  La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi
          ambientale e' deliberata dal  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta   del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  le
          regioni interessate.
             3.  Con  la  deliberazione  di cui al precedente comma 2
          sono  individuati  gli  obiettivi  per  gli  interventi  di
          risanamento e le direttive per la formazione di un piano di
          disinquinamento. Il  piano,  predisposto  d'intesa  con  le
          regioni   interessate   dal   Ministro   dell'ambiente,  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             4.  Il  piano,  sulla  base della riorganizzazione delle
          fonti inquinanti, dispone un programma  anche  pluriennale,
          di misure dirette:
               a)  alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati,
          di  impianti  ed   apparati   per   eliminare   o   ridurre
          l'inquinamento;
               b)  alla  vigilanza  sui  tipi  e modi di produzione e
          sulla  utilizzazione  dei  dispositivi  di  eliminazione  o
          riduzione dell'inquinamento;
             5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi
          previsti, il fabbisogno finanziario annuale  cui  si  fara'
          fronte  con  appositi  stanziamenti iscritti nello stato di
          previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con  le
          modalita'  di  cui  al  quattordicesimo  comma dell'art. 19
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
             6.  L'adozione  del piano ha effetto di dichiarazione di
          pubblica utilita' e di urgenza  ed  indifferibilita'  delle
          opere in esso previste.
             7.  Ai  fini  dell'attuazione  del  piano,  il  Ministro
          dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da  parte
          delle  regioni  di obblighi espressamente previsti, sentita
          la regione interessata,  assegna  un  congruo  termine  per
          provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su
          conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
             -  Gli  articoli  1  e  2  del D.P.C.M. n. 377/1988 sono
          riportati nelle note all'art. 1.