Art. 2.
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il
comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(a), sulla base delle priorita', parametri e criteri di cui
all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica di cui
al comma 2, con proprio decreto approva i progetti di cui
all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna regione per
il finanziamento dei progetti approvati, nonche' quelle destinate ai
progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalita' ed
i tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province
autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.
2. I progetti sono valutati da un'apposita commissione tecnica
istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo,
presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da
quattro esperti nel settore della programmazione e dello sviluppo
turistico e da un funzionario del Ministero del turismo e dello
spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione e' integrata
di volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio
o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero per i beni
culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, e' determinato il
compenso spettante agli esperti e al segretario.
3. Le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1,
stipulano gli atti di concessione, (( che prevedano tra l'altro i
termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative penali, ))
conformemente ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello
spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i
quali, decorso il predetto termine, non e' intervenuta la stipula
della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di altri
aventi diritto. La revoca e' disposta altresi' nel caso di mancato
inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.
4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono
approvati gli atti di concessione per i progetti a carattere
nazionale.
(( 5. (Soppresso dalla legge di conversione ). ))
6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla
data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera b), rimangono nella proprieta' pubblica, ove si
tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal
concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del
finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e
d'uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del
concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su
beni ed opere gia' esistenti. Tale preventiva autorizzazione non e'
richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari.
Alla predetta data il concessionario e' tenuto a riscattare la
proprieta' del bene o ad estinguere i vincoli, versando un
corrispettivo gia' definito nell'atto di concessione e comunque non
inferiore all'ammontare del 20 per cento del contributo pubblico
complessivamente goduto. L'atto di concessione dovra' prevedere
idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti
disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge,
registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il
riscatto della proprieta' o per l'estinzione dei vincoli di cui
sopra.
7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai
sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.
8. I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito
conto corrente infruttifero che sara' istituito presso la Tesoreria
dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni
conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.
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(a) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 1.