Art. 2.
  1.  Il  Ministro  del  turismo  e dello spettacolo, d'intesa con il
comitato di cui all'articolo 2 della legge 17  maggio  1983,  n.  217
(a),   sulla  base  delle  priorita',  parametri  e  criteri  di  cui
all'articolo 1 e delle valutazioni della commissione tecnica  di  cui
al   comma   2,  con  proprio  decreto  approva  i  progetti  di  cui
all'articolo 1, determina le somme spettanti a ciascuna  regione  per
il  finanziamento dei progetti approvati, nonche' quelle destinate ai
progetti approvati a carattere nazionale, fissandone le modalita'  ed
i  tempi di erogazione, ed assegna senza finalizzazione alle province
autonome di Trento e Bolzano le somme percentualmente loro spettanti.
  2.  I  progetti  sono  valutati  da un'apposita commissione tecnica
istituita con decreto del Ministro del turismo  e  dello  spettacolo,
presieduta  dallo  stesso Ministro o da un suo delegato e composta da
quattro esperti nel settore della  programmazione  e  dello  sviluppo
turistico  e  da  un  funzionario  del  Ministero del turismo e dello
spettacolo con funzioni di segretario. Tale commissione e'  integrata
di  volta in volta dall'assessore regionale competente per territorio
o  da  un  suo  delegato,  da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'ambiente  e  da  un  rappresentante  del  Ministero  per  i beni
culturali e ambientali. Con decreto del Ministro del turismo e  dello
spettacolo,  di  concerto  col Ministro del tesoro, e' determinato il
compenso spettante agli esperti e al segretario.
  3.  Le  regioni  interessate,  entro  novanta  giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1,
stipulano  gli  atti  di  concessione, (( che prevedano tra l'altro i
termini di inizio e ultimazione dei lavori e le relative  penali,  ))
conformemente  ai progetti approvati. Il Ministro del turismo e dello
spettacolo revoca i contributi per il finanziamento di progetti per i
quali,  decorso  il  predetto  termine, non e' intervenuta la stipula
della concessione, utilizzando le somme recuperate a favore di  altri
aventi  diritto.  La  revoca e' disposta altresi' nel caso di mancato
inizio dei lavori nel termine fissato dalle convenzioni.
  4.  Con  decreto  del  Ministro del turismo e dello spettacolo sono
approvati  gli  atti  di  concessione  per  i  progetti  a  carattere
nazionale.
(( 5. (Soppresso dalla legge di conversione ).                     ))
  6.  I  beni  risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla
data di scadenza del finanziamento agevolato di cui  all'articolo  1,
comma  5,  lettera  b),  rimangono  nella proprieta' pubblica, ove si
tratti  di  opere  integralmente  nuove  che  potranno   essere   dal
concessionario  costituite  in  ipoteca ai fini della concessione del
finanziamento stesso; sono sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e
d'uso,   con  obbligo  di  preventiva  autorizzazione  da  parte  del
concedente a trasferire o alienare, ove  derivino  da  interventi  su
beni  ed  opere gia' esistenti. Tale preventiva autorizzazione non e'
richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive  immobiliari.
Alla  predetta  data  il  concessionario  e'  tenuto  a riscattare la
proprieta'  del  bene  o  ad  estinguere  i  vincoli,   versando   un
corrispettivo  gia'  definito nell'atto di concessione e comunque non
inferiore all'ammontare del 20  per  cento  del  contributo  pubblico
complessivamente  goduto.  L'atto  di  concessione  dovra'  prevedere
idonea fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa
rilasciata  da  enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti
disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto  dalla  legge,
registrata,  per  un  importo  almeno  pari  a quello definito per il
riscatto della proprieta' o  per  l'estinzione  dei  vincoli  di  cui
sopra.
  7. Nel caso di esecuzione forzata sui beni costituiti in ipoteca ai
sensi del comma 6 l'aggiudicatario subentra nella concessione.
  8.  I corrispettivi di cui al comma 6 sono riversati su un apposito
conto corrente infruttifero che sara' istituito presso  la  Tesoreria
dello  Stato  con  decreto del Ministro del tesoro, per utilizzazioni
conformi agli obiettivi indicati nell'articolo 1.
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             (a)  Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 1.