Art. 3.
1. Sui prestiti contratti all'estero, fino ad un controvalore di
lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2, ai
fini della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore
turistico di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la
garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica
alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute sul tasso di
cambio tra la data di conversione delle valute mutuate e quella del
rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo
modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del
tesoro.
2. I prestiti di cui al comma 1 e le relative condizioni e
modalita', sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, il
quale individua altresi', con lo stesso decreto, gli istituti
all'uopo autorizzati.
3. L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite
l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire,
su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle
effettive esigenze di pagamento.
4. Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio
italiano dei cambi e gli istituti di credito abilitati faranno
conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la
garanzia statale contro i rischi di cambio.
5. Il controvalore in lire dei prestiti contratti e' ripartito su
base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa
con il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n.
217 (a ). La concessione dei finanziamenti agli operatori che
propongono istanza di finanziamento e' effettuata secondo modalita' e
criteri stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra il
Ministro del turismo e dello spettacolo e gli istituti di credito
abilitati. La concessione dei finanziamenti e' comunque subordinata
alla verifica, da parte delle regioni, della conformita' delle
istanze alle normative ed ai programmi turistici regionali. (( Il
Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla ripartizione
fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da contrarre e
alla stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. ))
6. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia
di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a
lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 30 miliardi per l'anno
1990.
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(a) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 1.