Art. 3.
  1.  Sui  prestiti  contratti all'estero, fino ad un controvalore di
lire 1.500 miliardi, dagli istituti di credito di cui al comma 2,  ai
fini  della concessione di finanziamenti per investimenti nel settore
turistico di  durata  ultraquinquennale,  puo'  essere  accordata  la
garanzia dello Stato per il rischio di cambio. La garanzia si applica
alle variazioni eccedenti il 7 per cento, intervenute  sul  tasso  di
cambio  tra  la data di conversione delle valute mutuate e quella del
rimborso del  capitale  e  del  pagamento  degli  interessi,  secondo
modalita'  di  attuazione  da  fissare  con  decreto del Ministro del
tesoro.
  2.  I  prestiti  di  cui  al  comma  1  e  le relative condizioni e
modalita', sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro,  il
quale  individua  altresi',  con  lo  stesso  decreto,  gli  istituti
all'uopo autorizzati.
  3.  L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite
l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in  lire,
su richiesta degli istituti interessati da prodursi in relazione alle
effettive esigenze di pagamento.
  4.  Dalla  data  di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio
italiano dei cambi  e  gli  istituti  di  credito  abilitati  faranno
conoscere  telegraficamente  al  Ministero  del  tesoro,  decorre  la
garanzia statale contro i rischi di cambio.
  5.  Il  controvalore in lire dei prestiti contratti e' ripartito su
base regionale dal Ministro del turismo e dello spettacolo,  d'intesa
con  il comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n.
217 (a  ).  La  concessione  dei  finanziamenti  agli  operatori  che
propongono istanza di finanziamento e' effettuata secondo modalita' e
criteri stabiliti  in  apposite  convenzioni  da  stipularsi  fra  il
Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo e gli istituti di credito
abilitati. La concessione dei finanziamenti e'  comunque  subordinata
alla  verifica,  da  parte  delle  regioni,  della  conformita' delle
istanze alle normative ed ai programmi  turistici  regionali.  ((  Il
Ministro  del  turismo  e dello spettacolo provvede alla ripartizione
fra le regioni del controvalore in lire dei prestiti da  contrarre  e
alla  stipula delle convenzioni con gli istituti di credito entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. ))
  6.  Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia
di cambio prevista dal presente articolo gravano  sul  capitolo  4529
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, limitatamente a
lire 20 miliardi per l'anno 1989 ed a lire  30  miliardi  per  l'anno
1990.
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             (a)  Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (a) dell'art. 1.