Art. 4.
  1.  Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato
di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  2  febbraio  1988,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (a ),
definisce,  con  proprio  decreto,  un  piano unitario ed organico di
interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei
servizi  tecnologici,  specificamente connessi agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  3  gennaio
1987,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987,
n. 65 ( b ).
  2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere
nell'anno 1988 ai comuni, ((  nonche'  al  CONI  per  gli  interventi
connessi  allo  stadio  Olimpico  di  Roma,  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo  2-  bis  del  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (b),
)) entro il limite di lire 35 miliardi, mutui ((  ventennali  ))  con
ammortamento   a  carico  dello  Stato  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti nel piano di cui al  comma  1.  A  tale  fine  e'
autorizzata  la  spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno
1989.
  3.  Il  Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo esercita l'alta
vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo  1
ed  al  comma  1  e  nomina le commissioni per la loro collaudazione,
anche in corso d'opera.
  4.  Per  il  migliore  espletamento  delle  funzioni di indirizzo e
coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli  obiettivi
della  programmazione  economica  nazionale nel settore turistico, in
connessione allo svolgimento dei campionati mondiali  di  calcio  del
1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), lire 80 miliardi  sono  destinati  al
finanziamento  di  progetti  presentati  al  Ministero del bilancio e
della programmazione economica in base alle vigenti norme sul  FIO  e
ritenuti  dal  CIPE  idonei,  volti  alla realizzazione di interventi
miranti a  coordinare  e  interconnettere  al  livello  nazionale  le
iniziative  territoriali  di  informatizzazione  e  di  sviluppo  nel
settore del turismo.
(( 4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, ))
(( comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito,  ))
(( con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 ( a), per   ))
(( l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province   ))
(( autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge  ))
(( 17 maggio 1983, n. 217 ( d), in conto esercizi 1983, 1984, 1985 ))
(( e 1986, e' prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo     ))
(( termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo       ))
(( stesso titolo in conto esercizio 1987.                          ))
(( 4-ter.    (( Per le somme di cui al comma 4- bis, il termine    ))
(( per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, ))
(( terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 ( d), e'        ))
(( fissato al mese di marzo dell'anno 1990.                        ))
________________
 
             (a)  Il  testo dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 9 del
          D.L. n.  22/1988 e' riportato in appendice.
             (b ) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
          a), del D.L. n. 2/1987 (Misure urgenti per la costruzione o
          l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
          o  completamento  di  strutture  sportive  di  base  e  per
          l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
          attivita' di interesse  turistico):  "Il  presente  decreto
          definisce  soggetti, procedure e modalita' di finanziamento
          per  la  realizzazione   di   programmi   straordinari   di
          interventi  per  l'impiantistica sportiva, finalizzati alla
          costruzione,   all'ampliamento,   al   riattamento,    alla
          ristrutturazione,  al completamento, al miglioramento, alla
          sistemazione  delle  aree  di  parcheggio  e   servizio   e
          all'adeguamento   alle   norme  di  sicurezza  di  impianti
          sportivi,   ivi   comprese   le   attrezzature   fisse    e
          l'acquisizione delle relative aree, destinati:
               a)  a  ospitare,  secondo  l'indicazione del CONI, gli
          incontri del campionato mondaiale di calcio 1990".
             Il  comma 5 dell'art. 2- bis del medesimo D.L. n. 2/1987
          prevede che: "Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico
          di  Roma,  la  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata a
          concedere  direttamente  al  CONI  il  relativo  mutuo  per
          l'importo  ammesso al contributo statale di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera a)".
             (c)  Il  testo  del comma 31 dell'art. 17 della legge n.
          67/1988 e' riportato in appendice.
             (d)  Il  titolo II della legge n. 217/1983 (Legge quadro
          per il turismo e  interventi  per  il  potenziamento  e  la
          qualificazione   dell'offerta  turistica)  ha  disposto  in
          materia di intervento finanziario aggiuntivo  dello  Stato,
          di   ripartizione   dei  fondi,  di  criteri,  procedure  e
          controlli, di copertura finanziaria.
             Il  rendiconto  di cui al terzo comma dell'art. 15 della
          stessa legge n. 217/1983 e' quello annuale che  debitamente
          documentato delle inziative sia pubbliche che private viene
          presentato   al   Comitato   di   coordinamento   per    la
          programmazione  turistica  entro il mese di marzo dell'anno
          successivo a quello di riferimento.
                              APPENDICE
          Con riferimento alla nota ( a ) all'art. 4:
             Il  testo  dell'art. 3 del D.L. n. 22/1988 (Modifiche ed
          integrazioni  al  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.   2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
          65,  concernente  misure  urgenti  per  la  costruzione   o
          l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
          o  completamento  di  strutture  sportive  di  base  e  per
          l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
          attivita' di interesse turistico) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Il  Comitato  di  coordinamento per la
          programmazione dell'impiantistica sportiva e' nominato  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica su proposta del
          Ministro del turismo e dello spettacolo;  e'  composto  dal
          Ministro  stesso,  che  lo  presiede,  dai presidenti delle
          giunte regionali o dai componenti delle giunte  medesime  a
          tal fine delegati. Ciascun assessore puo' essere sostituito
          da un  supplente  designato  dal  presidente  della  giunta
          regionale,   su   proposta  dell'assessore  competente.  Il
          Comitato e' convocato dal Ministro; le riunioni sono valide
          in  prima  convocazione  con  la  presenza  della meta' dei
          componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un
          terzo.
             2.  Il  Comitato  di coordinamento per la programmazione
          dell'impiantistica  sportiva   indica,   relativamente   ai
          programmi  di  cui  all'art. 2, le finalita' prioritarie, i
          criteri ed i parametri in relazione  ai  quali  le  regioni
          redigono i programmi da finanziare.
             2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di
          coordinamento  per  la  programmazione   dell'impiantistica
          sportiva,  di  raccordo  con il parallelo Comitato previsto
          dall'art. 2 della legge 17  maggio  1983,  n.  217  (v.  in
          questa appendice il riferimento alla nota ( a ) all'art. 1,
          n.d.r. ) e con la commissione tecnica di  cui  all'art.  1,
          comma  3, del presente decreto, e' costituito un ufficio di
          segreteria  paritetico  Stato-regioni   composto   da   tre
          funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere
          ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti  in
          posizione  di  comando  con oneri a carico della regione di
          provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio  di
          segreteria  e'  posto  alle dirette dipendenze del Ministro
          del turismo e dello spettacolo ed allo  stesso  sovrintende
          un  consigliere  ministeriale  del  ruolo del Ministero del
          turismo e dello spettacolo come previsto  dall'art.  4  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
          748, e dalla tabella XX annessa  al  medesimo  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  che  in  tal  senso  viene
          modificata. Alla copertura del connesso  onere  finanziario
          si   provvede   mediante  la  soppressione  dai  ruoli  del
          Ministero del turismo e  dello  spettacolo  di  due  unita'
          della qualifica iniziale del VII livello".
             Il   D.P.R.   n.  748/1972  (Disciplina  delle  funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento     autonomo),     richiamato     nell'articolo
          soprariportato, all'art. 4 prevede quanto segue:
             "Art.  4  ( Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche
          superiori ).
          I   funzionari   con  qualifica  di  dirigente  generale  e
          qualifiche superiori esercitano le funzioni di  capo  delle
          direzioni  generali o degli uffici centrali o periferici di
          livello pari o superiore,  nonche'  quelle  di  consigliere
          ministeriale  con  compiti  di  studi e ricerca ed altre di
          pari rilevanza specificate dalle  disposizioni  particolari
          concernenti le singole amministrazioni".
             La  tabella  XX annessa al decreto riguarda il ruolo dei
          dirigenti del Ministero del turismo e dello spettacolo.
             Il  testo  dell'art.  9,  comma  1, del medesimo D.L. n.
          22/1988 e' il seguente: "Il termine del  31  dicembre  1987
          fissato  dall'art.  4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio
          1987, n. 2, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          marzo 1987, n. 65 per l'utilizzazione delle somme assegnate
          alle regioni e province autonome di Trento  e  Bolzano,  in
          base  al  titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, (v.
          nota (d ) all'art. 4 del decreto qui pubblicato, n.d.r.  ),
          in  conto  esercizi  1983,  1984 e 1985, e' prorogato al 31
          dicembre 1988.  Entro il medesimo  termine  possono  essere
          utilizzate  le  somme assegnate allo stesso titolo in conto
          esercizio 1986".
             Il  comma  1 dell'art. 4 del D.L. n. 2/1987 prevede che:
          "In  deroga  alla  disposizione  contenuta  nell'art.   15,
          secondo  comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (v. nota
          (d ) all'art. 4 del decreto qui pubblicato,  n.d.r.  ),  le
          somme  assegnate alle regioni e province autonome di Trento
          e Bolzano in base al titolo  II  della  predetta  legge  in
          conto  esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate
          entro il 31 dicembre 1987".
          Con riferimento alla nota ( c) all'art. 4:
             Il  comma  31 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge
          finanziaria 1988) prevede che: "Per le stesse finalita'  di
          cui  all'art.  21  della  legge  26 aprile 1983, n. 130, e'
          autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi
          da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  per   l'anno
          medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso
          alla  Banca  europea  degli  investimenti  (BEI)   per   la
          contrazione,  nel  secondo  semestre  dello stesso anno, di
          appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il  cui  rimborso
          valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota
          di capitale  e  di  interessi,  e'  assunto  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato. Si applicano le procedure di cui al
          citato art. 21, intendendosi stabilito in  quindici  giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge il
          termine indicato al secondo comma del medesimo art.  21  ed
          in  novanta  giorni  quello  indicato  al  successivo terzo
          comma. Il CIPE delibera sui progetti  di  cui  al  presente
          comma entro l'anno 1988".
             Il  testo  dell'art.  21  della legge n. 130/1983 (Legge
          finanziaria 1983), richiamato nell'articolo soprariportato,
          e' il seguente:
             "Art.   21.  -  In  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero del bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
          somma di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento  di
          progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
          rilevante    interesse    economico     sul     territorio,
          nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
          nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e  per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
             Nei  venti  giorni successivi alla data di pubblicazione
          della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro  del
          bilancio  e  della programmazione economica, determina, con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,   i  criteri  di  riparto  tra  amministrazioni
          centrali e regionali e tra settori di intervento nonche'  i
          parametri di valutazione dei progetti.
             Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
          delibera di cui al  precedente  comma,  le  amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti al CIPE, che delibera entro i successivi  sessanta
          giorni,  tenuto  conto  del  contributo di ciascun progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
             Con  la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
          modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della  Cassa
          depositi  e  prestiti,  per  le  procedure di finanziamento
          delle opere di competenza regionale.
             In  aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
          comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europa per  gli
          investimenti  (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
          di lire 1.000 miliardi,  per  la  contrazione  di  appositi
          mutui per le finalita' del presente articolo.
             Con  la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
          stabilisce, in  relazione  ai  progetti  per  i  quali  sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per   ciascun   progetto,   la   quota   per    la    quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal secondo semestre dell'anno 1983, a  contrarre  i  mutui
          stessi.
             L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, e'
          assunto  a  carico  del  bilancio  dello   Stato   mediante
          iscrizione   delle   relative  rate  di  ammortamento,  per
          capitale ed interessi, in appositi capitoli, dello stato di
          previsione   della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
          direzione generale del tesoro provvede  al  rimborso  sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,  la  BEI  comunica  con  l'indicazione   dell'importo
          complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
          tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
             Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
          progetto nel contesto dei rispettivi piani  settoriali,  se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza economica  del  progetto  quali  il  saggio  di
          rendimento  interno  e  il valore attuale netto stimato per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
             La  riserva  del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene determinata
          sulle disponibilita' nette complessive".