Art. 4.
1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato
di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (a ),
definisce, con proprio decreto, un piano unitario ed organico di
interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei
servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987,
n. 65 ( b ).
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
nell'anno 1988 ai comuni, (( nonche' al CONI per gli interventi
connessi allo stadio Olimpico di Roma, ai sensi del comma 5
dell'articolo 2- bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (b),
)) entro il limite di lire 35 miliardi, mutui (( ventennali )) con
ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli
interventi previsti nel piano di cui al comma 1. A tale fine e'
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi annui a decorrere dall'anno
1989.
3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta
vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1
ed al comma 1 e nomina le commissioni per la loro collaudazione,
anche in corso d'opera.
4. Per il migliore espletamento delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Governo ai fini del raggiungimento degli obiettivi
della programmazione economica nazionale nel settore turistico, in
connessione allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990, sul complessivo importo di cui all'articolo 17, comma 31, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), lire 80 miliardi sono destinati al
finanziamento di progetti presentati al Ministero del bilancio e
della programmazione economica in base alle vigenti norme sul FIO e
ritenuti dal CIPE idonei, volti alla realizzazione di interventi
miranti a coordinare e interconnettere al livello nazionale le
iniziative territoriali di informatizzazione e di sviluppo nel
settore del turismo.
(( 4-bis. Il termine del 31 dicembre 1988 fissato dall'articolo 9, ))
(( comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, ))
(( con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 ( a), per ))
(( l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province ))
(( autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge ))
(( 17 maggio 1983, n. 217 ( d), in conto esercizi 1983, 1984, 1985 ))
(( e 1986, e' prorogato al 31 dicembre 1989. Entro il medesimo ))
(( termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo ))
(( stesso titolo in conto esercizio 1987. ))
(( 4-ter. (( Per le somme di cui al comma 4- bis, il termine ))
(( per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, ))
(( terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 ( d), e' ))
(( fissato al mese di marzo dell'anno 1990. ))
________________
(a) Il testo dell'art. 3 e del comma 1 dell'art. 9 del
D.L. n. 22/1988 e' riportato in appendice.
(b ) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera
a), del D.L. n. 2/1987 (Misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico): "Il presente decreto
definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento
per la realizzazione di programmi straordinari di
interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla
costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla
ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla
sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e
all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti
sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e
l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli
incontri del campionato mondaiale di calcio 1990".
Il comma 5 dell'art. 2- bis del medesimo D.L. n. 2/1987
prevede che: "Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico
di Roma, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per
l'importo ammesso al contributo statale di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a)".
(c) Il testo del comma 31 dell'art. 17 della legge n.
67/1988 e' riportato in appendice.
(d) Il titolo II della legge n. 217/1983 (Legge quadro
per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica) ha disposto in
materia di intervento finanziario aggiuntivo dello Stato,
di ripartizione dei fondi, di criteri, procedure e
controlli, di copertura finanziaria.
Il rendiconto di cui al terzo comma dell'art. 15 della
stessa legge n. 217/1983 e' quello annuale che debitamente
documentato delle inziative sia pubbliche che private viene
presentato al Comitato di coordinamento per la
programmazione turistica entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento.
APPENDICE
Con riferimento alla nota ( a ) all'art. 4:
Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 22/1988 (Modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
65, concernente misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Comitato di coordinamento per la
programmazione dell'impiantistica sportiva e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del turismo e dello spettacolo; e' composto dal
Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle
giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a
tal fine delegati. Ciascun assessore puo' essere sostituito
da un supplente designato dal presidente della giunta
regionale, su proposta dell'assessore competente. Il
Comitato e' convocato dal Ministro; le riunioni sono valide
in prima convocazione con la presenza della meta' dei
componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un
terzo.
2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione
dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai
programmi di cui all'art. 2, le finalita' prioritarie, i
criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni
redigono i programmi da finanziare.
2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di
coordinamento per la programmazione dell'impiantistica
sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto
dall'art. 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (v. in
questa appendice il riferimento alla nota ( a ) all'art. 1,
n.d.r. ) e con la commissione tecnica di cui all'art. 1,
comma 3, del presente decreto, e' costituito un ufficio di
segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre
funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere
ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in
posizione di comando con oneri a carico della regione di
provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di
segreteria e' posto alle dirette dipendenze del Ministro
del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende
un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del
turismo e dello spettacolo come previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del
Presidente della Repubblica che in tal senso viene
modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario
si provvede mediante la soppressione dai ruoli del
Ministero del turismo e dello spettacolo di due unita'
della qualifica iniziale del VII livello".
Il D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo), richiamato nell'articolo
soprariportato, all'art. 4 prevede quanto segue:
"Art. 4 ( Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche
superiori ).
I funzionari con qualifica di dirigente generale e
qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle
direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di
livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere
ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di
pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari
concernenti le singole amministrazioni".
La tabella XX annessa al decreto riguarda il ruolo dei
dirigenti del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il testo dell'art. 9, comma 1, del medesimo D.L. n.
22/1988 e' il seguente: "Il termine del 31 dicembre 1987
fissato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
marzo 1987, n. 65 per l'utilizzazione delle somme assegnate
alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in
base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, (v.
nota (d ) all'art. 4 del decreto qui pubblicato, n.d.r. ),
in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, e' prorogato al 31
dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere
utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto
esercizio 1986".
Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 2/1987 prevede che:
"In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 15,
secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (v. nota
(d ) all'art. 4 del decreto qui pubblicato, n.d.r. ), le
somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in
conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate
entro il 31 dicembre 1987".
Con riferimento alla nota ( c) all'art. 4:
Il comma 31 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge
finanziaria 1988) prevede che: "Per le stesse finalita' di
cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'
autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso
alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la
contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di
appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso
valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota
di capitale e di interessi, e' assunto a carico del
bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al
citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il
termine indicato al secondo comma del medesimo art. 21 ed
in novanta giorni quello indicato al successivo terzo
comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente
comma entro l'anno 1988".
Il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 (Legge
finanziaria 1983), richiamato nell'articolo soprariportato,
e' il seguente:
"Art. 21. - In apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la
somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di
progetti immediatamente eseguibili per interventi di
rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture
nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione
della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, determina, con
delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni
centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i
parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni
interessate presentano per l'approvazione i rispettivi
progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto
agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento
delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europa per gli
investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi
mutui per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante
iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli, dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se
esistenti, e contenere indicatori quantitativi di
convenienza economica del progetto quali il saggio di
rendimento interno e il valore attuale netto stimato per
progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo
comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata
sulle disponibilita' nette complessive".