Art. 5.
1. La legge 15 maggio 1986, n. 192 (a), relativa alle agevolazioni
a favore dei turisti stranieri motorizzati, e' prorogata fino al 31
dicembre 1991. I buoni di pedaggio autostradale in regime di
gratuita' sono sostituiti da una tessera magnetica per pedaggi
autostradali.
2. Le agevolazioni sono estese ai turisti stranieri ed agli
italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via aerea
e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali
siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.
3. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 e della legge 15 maggio 1986, n. 192 (a), riguardanti
l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina,
buoni gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonche'
le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.
4. (( Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo ))
(( scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita'))
(( adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento ))
(( dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze ))
(( di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ))
(( Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire e ))
(( regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento ))
(( delle seguenti attivita': ))
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e
sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili
alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione
e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la
realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale
anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da
polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso
l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e
potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative
necessarie alla tutela della qualita' di ricezione del servizio da
parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le
concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire
informazioni utili al funzionamento del centro.
5. I Ministri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle
strade, le societa' concessionarie di autostrade, la RAI e gli altri
enti in grado di fornire informazioni sono tenuti a prestare la
propria collaborazione.
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(a) La legge n. 192/1986 reca "Agevolazioni a favore dei
turisti stranieri motorizzati".