Art. 5.
  1.  La legge 15 maggio 1986, n. 192 (a), relativa alle agevolazioni
a favore dei turisti stranieri motorizzati, e' prorogata fino  al  31
dicembre  1991.  I  buoni  di  pedaggio  autostradale  in  regime  di
gratuita' sono  sostituiti  da  una  tessera  magnetica  per  pedaggi
autostradali.
  2.  Le  agevolazioni  sono  estese  ai  turisti  stranieri  ed agli
italiani residenti all'estero che raggiungono l'Italia per via  aerea
e noleggiano, esclusivamente presso gli scali aerei intercontinentali
siti in territorio italiano, una autovettura con targa italiana.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del turismo e dello spettacolo, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le norme per l'applicazione dei  benefici  di  cui  al
comma  1  e  della  legge  15  maggio  1986,  n. 192 (a), riguardanti
l'emissione, la distribuzione ed  il  controllo  dei  buoni  benzina,
buoni  gasolio e tessere magnetiche per pedaggi autostradali, nonche'
le loro rispettive caratteristiche, adeguandone i valori.
  4. (( Per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 1 e allo ))
(( scopo di rendere l'informazione sul traffico e sulla viabilita'))
(( adeguata alle esigenze di sicurezza stradale e di orientamento ))
(( dei flussi veicolari e ferme restando le rispettive competenze ))
(( di legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il  ))
(( Ministro dell'interno e' autorizzato ad istituire e            ))
(( regolamentare, con proprio decreto, un centro di coordinamento ))
(( delle seguenti attivita':                                      ))
a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e
sulla viabilita'; b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili
alla fluidita' ed alla sicurezza della circolazione; c) elaborazione
e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale. Per la
realizzazione di detti fini il centro di coordinamento si avvale
anche della struttura 'Viaggiare informati', gia' istituita da
polizia stradale, ANAS, Autostrade s.p.a. e RAI, operante presso
l'ACI, struttura che verra' opportunamente ampliata, riorganizzata e
potenziata. Inoltre dovranno essere avviate tutte le iniziative
necessarie alla tutela della qualita' di ricezione del servizio da
parte dell'utenza automobilistica. Il centro di coordinamento e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le
concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire
informazioni utili al funzionamento del centro.
  5.  I  Ministri  interessati,  l'Azienda  nazionale  autonoma delle
strade, le societa' concessionarie di autostrade, la RAI e gli  altri
enti  in  grado  di  fornire  informazioni  sono tenuti a prestare la
propria collaborazione.
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             (a) La legge n. 192/1986 reca "Agevolazioni a favore dei
          turisti stranieri motorizzati".