Art. 6.
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 4,
commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1988, lire
150 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Nuove iniziative turistiche
realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui
all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a).
Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture
turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo
giovanile". All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui
all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1988
ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".
2. All'onere di 1 miliardo, derivante dalla applicazione
dell'articolo 5, comma 4, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988 ed ai corrispondenti
capitoli (( per gli anni 1989 e 1990. ))
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(a) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1.