Art. 6.
  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  degli  articoli 1 e 4,
commi 1 e 2, determinato in lire 100 miliardi per l'anno  1988,  lire
150  miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1988,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Nuove iniziative turistiche
realizzate dalle regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   secondo   i   criteri   predisposti  dal  comitato  di  cui
all'articolo  2  della  legge   17   maggio   1983,   n.   217   (a).
Ristrutturazione,  informatizzazione  ed  ammodernamento di strutture
turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al  turismo
giovanile".  All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui
all'articolo 2, comma 2, valutato in lire 50 milioni per l'anno  1988
ed  in  lire  100  milioni  per  ciascuno  degli anni 1989 e 1990, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1988,  parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".
  2.   All'onere   di   1   miliardo,  derivante  dalla  applicazione
dell'articolo 5,  comma  4,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento  iscritto al capitolo 2001 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988  ed  ai  corrispondenti
capitoli (( per gli anni 1989 e 1990. ))
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  Per il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art.  1.