IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e le successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificate ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificate ed integrative; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n.576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 748, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa; Visto il provvedimento n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi con il quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 con il quale e' stato confermato anche per l'anno 1989 che i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli auototassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria "bonus-malus" oppure in quella con clausola di "franchigia"; Considerando che con lo stesso decreto e per i medesimi settori tariffari sono state stabilite le misure minime e massime del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per le forme tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi dal 1 marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L. 1.000.000; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 1 marzo 1989 - 28 febbraio 1990; Considerato che con lo stesso decreto non e' stato stabilito a favore delle imprese socie della SOFIGEA - Societa' finanziaria per gestioni assicurative s.r.l. alcun maggior caricamento ai sensi dell'art. 14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1989 con il quale e' stata determinata la misura del contributo di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuta per l'anno 1989 dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1989 con il quale e' stato modificato il periodo di applicazione degli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gia' determinati con il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, sopra citato; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale - con sede in Milano, e' stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato ad organizzare apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione "frontiera" di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990; Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio delle Comunita' europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunita' si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile autoveicoli; Viste le proposte di nuove tariffe e le richieste di modifica alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza, precedentemente in vigore, presentate dalle imprese di assicurazione; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale le tariffe dei premi, presentate dalle imprese, non possono essere approvate in quanto basate su calcoli che: - per quanto concerne la variazione della frequenza dei sinistri non sono interamente confermati dalla esperienza desunta dalle elaborazioni statistiche del Conto Consortile e dai dati provvisori dell'ISTAT, nonche' dalla prevedibile evoluzione di taluni fattori incidenti sulla variazione di tale elemento, in relazione all'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale; - per quanto concerne il costo medio dei sinistri, non tengono conto della opportuna rettifica di riduzione per sinistri con danni a persone per effetto della variazione intervenuta nella frequenza nel corso del 1988; - per quanto concerne la misura dei caricamenti, non appaiono in linea con la dinamica dei premi 1988 - 1989, la quale evidenzia la possibilita' di un assorbimento dell'incidenza dei livelli di spesa, senza compromettere il necessario equilibrio dei costi aziendali; -per quanto riguarda la determinazione dell'effetto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, fanno riferimento ad un tasso finanziario ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile, tenuto anche conto dell'andamento dei tassi reali di interesse; Esaminata altresi' la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale non possono essere integralmente approvate le nuove tariffe relative ai veicoli a motore ed ai natanti presentate, per conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di assicurazioni - concernenti il rilascio del certificato internazionale di assicurazione "carta verde" e la speciale assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i quali non possono essere approvate le altre tariffe proposte dalle imprese; Considerato che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle indicazioni della predetta Commissione, le cui motivazioni devono intendersi qui recepite, ha ritenuto in particolare piu' adeguate le ipotesi formulate da quest'ultima relativamente all'andamento della frequenza dei sinistri, alla determinazione del costo medio dei sinistri, all'adozione del tasso di rendimento finanziario delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e alla misura dei caricamenti ed ha quindi proposto di: - stabilire per il periodo dal 1 maggio 1989 al 30 aprile 1990 altre tariffe; - modificare, per i settori tariffari I e II, taluni coefficienti relativi alle potenze fiscali ed alle zone territoriali, nonche' talune norme tariffarie relative alle gare e competizioni sportive; - determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei caricamenti adottate dalle singole imprese nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti con il decreto ministeriale 23 febbraio 1989; Esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha precedentemente sentito la Commissione di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta secondo la quale possono essere accolte, con opportune rettifiche e correttivi, le richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di polizza in vigore al 28 febbraio 1989; Considerato che le proposte formulate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le motivazioni sopra esposte trovano rispondenza nell'indagine effettuata dalla Commissione ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 gennaio 1989; Ritenuto che, in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere della Commissione ministeriale predetta sostituisce quello della Commissione centrale prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Considerata l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre 1947); Delibera: A decorrere dal 1 maggio 1989 e fino al 30 aprile 1990 le tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabilite come segue: Art. 1 1) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato cosi' ottenuto deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto sia stipulato nella forma tariffaria "bonus - malus" od in quella clausola di "franchigia fissa ed assoluta", per i coefficienti indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B). Coefficienti Potenze fiscali: di premio ------- --- fino a 10 c.v....................................... 1,00 da oltre 10 fino a 12 c.v........................... 1,45 da oltre 12 fino a 14 c.v........................... 1,58 da oltre 14 fino a 18 c.v........................... 2,05 oltre 18 c.v........................................ 3,15 Massimali Coefficienti di premio ----- --- 500 200 50 milioni...................... 1,00 500 300 100 " ...................... 1,03 700 300 100 " ...................... 1,04 800 400 100 " ...................... 1,06 700 700 700 " ...................... 1,08 1.000 500 200 " ...................... 1,08 1.500 700 300 " ...................... 1,09 1.000 1.000 1.000 " ...................... 1,11 3.000 1.000 500 " ...................... 1,12 1.500 1.500 1.500 " ...................... 1,14 2.000 2.000 2.000 " ....................... 1,15 3.000 3.000 3.000 " ....................... 1,18 4.000 4.000 4.000 " ....................... 1,20 5.000 5.000 5.000 " ....................... 1,22 Coefficienti Zone territoriali di premio ---- -- I.a.................................................. 1,00 I.b.................................................. 0,86 II.a................................................. 0,78 II.b................................................. 0,73 III.a................................................ 0,68 III.b................................................ 0,63 IV.a................................................. 0,55 IV.b................................................. 0,50 Distribuzione delle province e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I.a: Bologna - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa - Pistoia; Zona I.b: AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa - Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe estere - Trieste; Zona II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forli' - Livorno - Modena Parma - Pescara - piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio Trento - Treviso - Vicenza; Zona II.b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano - Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia - Torino - Udine - Venezia - Verona; Zona III.a: Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como - Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro - Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese; Zona III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti - Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Novara - Perugia - Rovigo - Teramo - Vercelli; Zona IV.a: Avellino - Caltanisetta - Campobasso - Catania - Cosenza - Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Terni - Trapani - Viterbo; Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa. A) Tariffa "bonus-malus". I premi di riferimento, al netto di imposta, sono indicati nella tabella seguente: Premi di riferimento Misure caricamenti (lire) (%) 294.585 29,0 292.417 28,5 290.520 28,0 288.623 27,5 286.455 27,0 284.558 26,5 282.661 26,0 280.764 25,5 Per la Banca Nazionale delle Comunicazioni il premio di riferimento, al netto d'imposta, e' pari a L. 280.764, corrispondente ad un caricamento del 25,5%. I coefficienti di determinazione del premio in funzione della classe di merito di assegnazione del contratto sono indicati nella tabella seguente: Coefficienti Classi di merito di premio -- - 1b) 0,70 1a) 0,70 1) 0,70 2) 0,75 3) 0,80 4) 0,85 5) 0,92 6) Ingresso 1,00 7) 1,15 8) 1,32 9) 1,52 10) 1,75 11) 2,00 B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per franchigie di L. 60.000-100.000-200.000, rispettivamente per veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 6, moltiplicati per il coefficienti 0,75. Per franchigie di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14 c.v., i premi di tariffa corrispondono a quelli della forma tariffaria "bonus-malus" per la classe 6, moltiplicati per il coefficiente 0,72. Per i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma tariffaria denominata "4R" la misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento, al netto di imposta, per i coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali; il premio di riferimento per la predetta tariffa dovra' essere individuato dalla societa' Lloyd Adriatico tra quelli indicati nella tabella seguente: Premi di riferimento Misure caricamenti (lire) (%) 201.880 29,0 200.554 28,5 199.039 28,0 197.714 27,5 196.388 27,0 195.062 26,5 193.737 26,0 192.411 25,5 La societa' Lloyd Adriatico adottera' per la predetta formula "4R" massimali di garanzia non inferiori a L. 900/400/300 milioni, il cui coefficiente e' pari a 1,07; la stessa societa' potra' altresi' adottare il massimale 3.000/1.000/1.000 milioni, con coefficienti pari a 1,13. Per i contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R" che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella forma tariffaria "bonus-malus" la societa' Lloyd Adriatico, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella seguente tabella: Classe di assegnazione risultante dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore Misura della franchigia ---- --- 1b-1a-1)..................... 25% del premio di tariffa 2)........................... 25% " " " " 3)........................... 50% " " " " 4)........................... 50% " " " " 5)........................... 100% " " " " 6)........................... 100% " " " " 7)........................... 110% " " " " 8)........................... 110% " " " " 9)........................... 110% " " " " 10)........................... 120% " " " " 11)........................... 120% " " " " In nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L. 1.000.000 secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1988. 2) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE III (AUTOBUS). A) Tariffe a premio fisso a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato. La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali ed alle zone territoriali. Il premio di riferimento e' relativo ad autobus con numero complessivo di posti a sedere ed in piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa e', rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%. Coefficienti Massimali di premio --- -- 1.000 200 100* milioni......... 1,00 1.000 300 100* " ......... 1,01 1.500 200 100 " ......... 1,01 1.500 300 150 " ......... 1,03 1.500 400 200 " ......... 1,05 2.500 300 200 " ......... 1,05 3.000 500 200 " ......... 1,06 4.000 1.000 500 " ......... 1,09 3.000 1.000 1.000 " ......... 1,10 1.500 1.500 1.500 " ......... 1,11 2.000 2.000 2.000 " ......... 1,15 3.000 3.000 3.000 " ......... 1,16 4.000 4.000 4.000 " ......... 1,17 5.000 5.000 5.000 " ......... 1,18 7.000 7.000 7.000 " ......... 1,21 10.000 10.000 10.000 " ......... 1,24 * Combinazione dei massimali che non puo' essere adottata per autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. Coefficienti Zone territoriali di premio --- -- I.............................................. 1,00 II............................................. 0,80 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I: Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige Valle D'Osta - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie - Sardegna - Sicilia - Umbria. Il premio di riferimento e' pari a L. 1.287.560, al netto di imposta. b) Autobus in servizio pubblico urbano per comuni fino a 300.000 abitanti al 25 ottobre 1981. La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali indicati alla precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio. - Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).Il premio di riferimento e' pari a L. 1.795.908, al netto di imposta. - Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti). Il premio di riferimento e' pari a L. 2.840.706, al netto di imposta. B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,88; 0,79; 0,69. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,84; 0,72; 0,62. 3)ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI PER TRASPORTO DI COSE). A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi. Tariffe a premio fisso. La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relative al peso complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II. a) Autocarri fino a 35 q.li inclusi di peso complessivo a pieno carico. Il premio di riferimento e' pari a L. 419.001, al netto di imposta. Coefficienti Peso complessivo a pieno carico di premio ---- -- fino a 15 q.li.................................. 1,00 da oltre 15 fino a 25 q.li...................... 1,30 da oltre 25 fino a 35 q.li...................... 1,60 Coefficienti Zone territoriali: di premio --- -- I............................................... 1,00 II.............................................. 0,78 III............................................. 0,60 Distribuzione delle provincie e delle targhe speciali nelle zone territoriali: Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta Firenze - Genova - Impera - La Spezia - Livorno - Lucca - Massa Milano - Napoli - Nuoro - Parma - Perugia - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio Calabria - Roma - Salerno - Sassari - Taranto - Targhe estere - Trento; Zona II: Alessandria - Ancona - Aosta- Ascoli Piceno - Asti - Brescia - Brindisi - Cagliari - Caltanisetta - Catania - Catanzaro - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Foggia - Forli' - Frosinone - Grosseto - L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera - Messina - Modena - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona Siena - Sondrio - Teramo - Terni - Torino - Treviso - Trieste Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo; Zona III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento Campobasso - Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri - Ferrara - FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa Rovigo - RSM - SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli: b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico. - per trasporto cose proprie: il premio di riferimento e' pari a L. 623.007, al netto d'imposta. - per trasporto conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 1.005.476, al netto d'imposta. Peso complessivo Coefficienti a pieno carico di premio --- -- da oltre 35 fino a 70 q.li........................ 1,00 da oltre 70 fino a 360 q.li....................... 1,60 di oltre 360 q.li................................. 3,30 Coefficienti Zone territoriali di premio --- -- I.............................................. 1,00 II............................................. 0,90 III............................................ 0,70 Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali: Zona I: Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta - Toscana - Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto; Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia; Zona III: Sardegna. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta". Per i contratti con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000 ed i relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di cui alle precedenti lettere a) e b) moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,86; 0,77; 0,65. Per i contratti stipulati dalla Compagnia Unipol i predetti coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,82; 0,70; 0,58. B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Tariffe a premio fisso. La misura dei premi si determina sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo di veicolo ed alla cilindrata, ai massimali ed alle zone territoriali. I premi di riferimento, al netto d'imposta, sono indicati nella tabella seguente: Premi di riferimento Misure caricamenti (lire) (%) -- - 96.457 29,0 95.783 28,5 95.109 28,0 94.435 27,5 93.846 27,0 93.172 26,5 92.582 26,0 91,908 25,5 Coefficienti Tipo di veicolo e cilindrata di premio --- -- ciclomotori a due o tre ruote........................ 1,00 motoveicoli fino a 50 c.c............................ 1,93 " da oltre 50 fino a 150 cc..................... 2,96 " da oltre 150 fino a 250 cc.................... 3,33 " da oltre 250 fino a 750 cc.................... 3,70 " di oltre 750.................................. 4,07 Coefficienti Massimali di premio --- -- 350 200 35 milioni.............. 1,00 500 200 50 " .............. 1,03 400 200 100 " .............. 1,03 500 300 50 " .............. 1,04 500 300 100 " .............. 1,06 700 300 100 " .............. 1,07 400 400 400 " .............. 1,08 500 500 500 " .............. 1,09 900 400 300 " .............. 1,09 600 600 600 " .............. 1,10 1.000 500 200 " .............. 1,11 700 700 700 " .............. 1,12 1.500 700 300 " .............. 1,12 2.000 1.000 500 " .............. 1,14 1.000 1.000 1.000 " .............. 1,15 3.000 1.000 500 " .............. 1,15 2.000 2.000 2.000 " .............. 1,18 3.000 3.000 3.000 " .............. 1,21 4.000 4.000 4.000 " .............. 1,23 5.000 5.000 5.000 " ............... 1,25 Coefficienti Zone territoriali di premio --- -- I..................................... 1,00 II.................................... 0,75 III................................... 0,64 IV.................................... 0,59 V..................................... 0,55 VI.................................... 0,46 Distribuzione delle provincie e delle targhe nelle zone territoriali: Zona I: Napoli; Zona II: Bari, Reggio Calabria; Zona III: Avellino, Benevento, Caserta, Firenze, Genova, Milano, Pistoia, Roma, Salerno; Zona IV: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Foggia, Massa Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste; Zona V: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Padova, Palermo, Pavia, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Repubblica di San Marino, Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza; Zona VI: Agrigento, Arezzo, Belluno, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Isernia, Latina, Macerata, Mantova, Matera, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Rieti, Rovigo, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo. Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" Per i contratti con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la misura della franchigia e' pari a L. 150.000 ed i relativi premi corrispondono a quellli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso moltiplicati per il coefficiente 0,86. 4) ASSICURAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE V (CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente ai massimali, alle zone territoriali e, per i soli motoveicoli, alla cilindrata. Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precendente n. 3), lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. Coefficienti Zone territoriali di premio --- -- I....................................... 1,00 II...................................... 0,93 III..................................... 0,79 IV...................................... 0,73 V....................................... 0,68 VI...................................... 0,57 La distribuzione delle province e delle targhe nelle zone territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera B), per le assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose. a) Ciclomotori. Il premio di riferimento e' pari a L. 54.232, al netto d'imposta, per tutte le imprese, con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento e' pari a L. 51.683, al netto d'imposta. b) Motoveicoli ad uso privato. Il premio di riferimento e' pari a L. 192.778, al netto d'imposta, per tutte le imprese, con esclusione della Banca Nazionale delle Comunicazioni, per la quale il premio di riferimento e' pari a L. 183.717, al netto d'imposta. Coefficienti Cilindrata di premio --- -- fino a 150 c.c............................... 1,00 da oltre 150 fino a 400 c.c. ................ 1,27 di oltre 400 c.c............................. 1,64 5) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI). La misura dei premi si determina a seconda delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente al tipo di veicolo ed ai massimali. Il premio di riferimento e' pari a L. 113.876, al netto d'imposta. Tipo di veicolo a) Macchine semoventi con attrezzature operative varie, non rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve: - fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia. . . . . . . . . . 1,00 - da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia. . . . 1,30 - da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . 2,00 - di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . . 3,00 b) Rulli compressori, macchine per il costipamento, per il livellamento e per lo spianamento del terreno, scarificatori, frantumatori, mescolatori, betoniere (escluse quelle autocarrate), spandigraniglia meccanici, vibrofinitrici, cisterne termiche e spruzzatori di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto stradale e motosaldatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 Massimali Le combinazioni di massimali ed i relativi coefficienti di premio sono quelli indicati al precedente n. 1) per le assicurazioni relative ai veicoli a motore dei settori I e II. 6) ASSICURAZIONI (SOLO RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE) RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE). La misura dei premi si determina moltiplicando il premio di riferimento per i coefficienti relativi ai massimali. - per uso conto proprio: il premio di riferimento e' pari a L. 68.216, al netto di imposta. - per uso conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L. 129.605, al netto di imposta. Coefficienti Massimali di premio --- -- 500 200 50 milioni ................... 1,00 500 200 100 " ................... 1,02 700 300 100 " ................... 1,04 700 300 200 " ................... 1,05 1.000 300 100 " ................... 1,05 500 500 500 " ................... 1,07 600 600 600 " ................... 1,08 700 700 700 " ................... 1,09 1.000 1.000 1.000 " ................... 1,11 2.000 2.000 2.000 " ................... 1,15 3.000 3.000 3.000 " ................... 1,18 4.000 4.000 4.000 " ................... 1,20 5.000 5.000 5.000 " ................... 1,22