Art. 7. Per i contratti in corso al 1 maggio 1989 che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese, qualora non siano in grado di rilasciare nel termine indicato dall'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il certificato ed il contrassegno dietro versamento del nuovo premio risultante dalle tariffe stabilite con il presente provvedimento, potranno rilasciare detti documenti anche successivamente, purche' entro trenta giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso, continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli gia' rilasciati per il periodo assicurativo antecedente e l'assicuratore restera' obbligato in base a questi ultimi documenti anche oltre i termini stabiliti dall'art. 13 di detto regolamento fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.