Art. 8.
 
Ciascuna  impresa  dovra' comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle  assicurazioni
private  e  di  interesse collettivo ed all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP,  prima
dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, la misura dei caricamenti
adottata per i veicoli dei settori I e II nonche' per  i  motoveicoli
ed  i  ciclomotori  per  trasporto cose del settore IV, unitamente ad
apposita relazione tecnica illustrativa.
Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare
per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1›  maggio  1990
e' fissato al 20 gennaio 1990.