Art. 8. Ciascuna impresa dovra' comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, la misura dei caricamenti adottata per i veicoli dei settori I e II nonche' per i motoveicoli ed i ciclomotori per trasporto cose del settore IV, unitamente ad apposita relazione tecnica illustrativa. Il termine entro cui ciascuna impresa assicuratrice dovra' presentare per l'approvazione le nuove tariffe da applicare dal 1 maggio 1990 e' fissato al 20 gennaio 1990.