IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1988, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1988, concernente le misure fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto 28 ottobre 1987, n. 467, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1987, concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi; Vista la decisione della commissione CEE del 15 giugno 1988 che invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine di premunirsi contro l'introduzione di organismi nocivi associati a funghi coltivati freschi; Considerato che l'indagine conoscitiva sulla specifica situazione fitosanitaria dei Paesi produttori dei funghi coltivati freschi ha permesso di appurare la presenza in detti Paesi degli organismi nocivi "Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus"; Considerato che nella decisione della commissione CEE del 15 giugno 1988 non sono state indicate specifiche misure preventive atte ad evitare l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi anzidetti; Ritenuto di attenersi alla decisione della commissione soprarichiamata per quanto concerne la revoca delle misure contenute nel decreto ministeriale 28 ottobre 1987; Ritenuto necessario, in mancanza di specifiche normative comunitarie di protezione fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi in questione, ricorrere ancora all'adozione di disposizioni protettive complementari come previsto dall'art. 15 della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata; Ritenuto altresi' opportuno eliminare le misure fitosanitarie spettanti ai Paesi esteri, esportatori dei prodotti vegetali in questione, e limitare nel tempo le misure contenute nel presente decreto ai funghi coltivati freschi con presenza di terreno di coltura aderente o associato, con il solo obbligo di sottoporre detti funghi ad analisi di laboratorio a sondaggio, all'interno del territorio nazionale, ai fini di avere un'ulteriore ed approfondita conoscenza dei reali rischi fitosanitari concernenti gli organismi nocivi sopraindicati; Decreta: Art. 1. I funghi coltivati freschi originari dei Paesi esteri, con presenza di terreno di coltura aderente od associato, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati dal certificato fitopatologico.