IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente
le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati  membri  di
organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 marzo 1988, n. 147, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9  maggio  1988,  concernente  le
misure   fitosanitarie   relative  all'importazione,  esportazione  e
transito dei vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il decreto 28 ottobre 1987, n. 467, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  265  del  12  novembre  1987,  concernente  le  misure
fitosanitarie per l'importazione di funghi coltivati freschi;
  Vista  la  decisione  della  commissione CEE del 15 giugno 1988 che
invita l'Italia a revocare le misure adottate al fine  di  premunirsi
contro   l'introduzione   di  organismi  nocivi  associati  a  funghi
coltivati freschi;
  Considerato  che  l'indagine conoscitiva sulla specifica situazione
fitosanitaria dei Paesi produttori dei funghi  coltivati  freschi  ha
permesso  di  appurare  la  presenza  in  detti Paesi degli organismi
nocivi "Aphelenchoides composticola" e "Ditylenchus myceliophagus";
  Considerato che nella decisione della commissione CEE del 15 giugno
1988 non sono state indicate specifiche  misure  preventive  atte  ad
evitare l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli
organismi nocivi anzidetti;
  Ritenuto    di   attenersi   alla   decisione   della   commissione
soprarichiamata per quanto concerne la revoca delle misure  contenute
nel decreto ministeriale 28 ottobre 1987;
  Ritenuto   necessario,   in   mancanza   di   specifiche  normative
comunitarie di protezione fitosanitaria nei confronti degli organismi
nocivi  in  questione,  ricorrere ancora all'adozione di disposizioni
protettive complementari come previsto dall'art. 15  della  direttiva
n. 77/93/CEE sopramenzionata;
  Ritenuto  altresi'  opportuno  eliminare  le  misure  fitosanitarie
spettanti ai Paesi  esteri,  esportatori  dei  prodotti  vegetali  in
questione,  e  limitare  nel  tempo  le misure contenute nel presente
decreto ai funghi  coltivati  freschi  con  presenza  di  terreno  di
coltura aderente o associato, con il solo obbligo di sottoporre detti
funghi  ad  analisi  di  laboratorio  a  sondaggio,  all'interno  del
territorio  nazionale,  ai fini di avere un'ulteriore ed approfondita
conoscenza dei reali rischi fitosanitari  concernenti  gli  organismi
nocivi sopraindicati;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I funghi coltivati freschi originari dei Paesi esteri, con presenza
di terreno  di  coltura  aderente  od  associato,  per  poter  essere
introdotti  nel  territorio  della Repubblica italiana, devono essere
accompagnati dal certificato fitopatologico.