Art. 2.
  Gli  osservatori  per  le malattie delle piante, tramite i delegati
speciali   per    le    malattie    delle    piante,    provvederanno
all'effettuazione  dei  controlli  fitosanitari  per  il rilascio del
certificato di importazione  ai  funghi  coltivati  freschi,  di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto, nonche' il prelievo, su un terzo
delle  partite  in  importazione,  di  campioni  rappresentativi   da
sottoporre ad analisi di laboratorio.
  Gli    osservatori    predetti    comunicheranno    al    Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione  agricola,  i  dati sulle relative importazioni dei funghi
coltivati freschi, di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  nonche'
sui risultati delle analisi.