Art. 2. Gli osservatori per le malattie delle piante, tramite i delegati speciali per le malattie delle piante, provvederanno all'effettuazione dei controlli fitosanitari per il rilascio del certificato di importazione ai funghi coltivati freschi, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' il prelievo, su un terzo delle partite in importazione, di campioni rappresentativi da sottoporre ad analisi di laboratorio. Gli osservatori predetti comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, i dati sulle relative importazioni dei funghi coltivati freschi, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' sui risultati delle analisi.