Art. 2.
  Per   lo  svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  gli  uffici
provinciali assumono la seguente struttura organizzativa,  articolata
per aree e, all'interno di queste, in settori:
            I Area - SERVIZI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE
  Settore 1:
   affari generali e relazioni esterne;
   gestione del personale;
   organizzazione, programmazione e verifica dei risultati;
   informatizzazione e documentazione.
  Settore 2:
   amministrazione e contabilita';
   economato.
        II Area - SERVIZI PER LA POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO
  Settore 1:
   rilevazione e analisi dei fenomeni socio-economici;
   promozione dell'impiego e mantenimento dei livelli occupazionali;
   informazione e orientamento;
   servizi   sociali   e   attivita'  di  sostegno  dei  redditi  dei
lavoratori.
  Settore 2:
   servizi per le societa' cooperative.
                 III Area - SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE
  Settore 1:
   servizi del collocamento;
   mobilita' dei lavoratori.
  Settore 2:
   servizi per i rapporti di lavoro;
   relazioni sindacali;
   contrattazione;
   conciliazione.