Art. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza gli uffici provinciali assumono la seguente struttura organizzativa, articolata per aree e, all'interno di queste, in settori: I Area - SERVIZI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE Settore 1: affari generali e relazioni esterne; gestione del personale; organizzazione, programmazione e verifica dei risultati; informatizzazione e documentazione. Settore 2: amministrazione e contabilita'; economato. II Area - SERVIZI PER LA POLITICA ATTIVA PER L'IMPIEGO Settore 1: rilevazione e analisi dei fenomeni socio-economici; promozione dell'impiego e mantenimento dei livelli occupazionali; informazione e orientamento; servizi sociali e attivita' di sostegno dei redditi dei lavoratori. Settore 2: servizi per le societa' cooperative. III Area - SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE Settore 1: servizi del collocamento; mobilita' dei lavoratori. Settore 2: servizi per i rapporti di lavoro; relazioni sindacali; contrattazione; conciliazione.