IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno, in data 4 marzo 1988, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 5 marzo 1984 di autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero dell'unita' socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'unita' socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno e' autorizzata alle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.