IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista    l'istanza    presentata    dal    presidente   dell'unita'
socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno, in data 4 marzo 1988,  intesa
ad  ottenere  il  rinnovo  del  decreto  ministeriale 5 marzo 1984 di
autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo di cornea
da  cadavere  a  scopo  di  trapianto  terapeutico presso il presidio
ospedaliero dell'unita' socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di  cornea  da
cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento  di  esecuzione  della  sopranominata
legge;
   Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'unita' socio-sanitaria locale n. 9 di Saronno e' autorizzata alle
attivita' di prelievo di cornea da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico.