Art. 2.
   I  vini  "Val  di  Cornia", debbono essere ottenuti esclusivamente
mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione
indicata  nel  successivo  art.  3,  da  vigneti  che,  nel complesso
aziendale, abbiano la seguente composizione ampeleografica:
   Val di Cornia rosso e rosato:
    Sangiovese da un minimo del 70% fino al 100%.
   Possono  inoltre  concorrere  i  seguenti  vitigni  complementari:
Canaiolo nero, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon e  Merlot  fino  ad  un
massimo del 15% per ciascuno di essi.
   Val di Cornia bianco:
    Trebbiano toscano dal 60% al 70%;
    Vermentino bianco dal 15% al 30%.
   Possono  concorrere i seguenti vitigni complementari: Malvasia del
Chianti Ansonica, Biancone di  Portoferrato,  Clairette,  da  soli  o
congiuntamente  fino  ad  un  massimo  del  10%; Pinot bianco e Pinot
grigio, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.