Art. 2. I vini "Val di Cornia", debbono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3, da vigneti che, nel complesso aziendale, abbiano la seguente composizione ampeleografica: Val di Cornia rosso e rosato: Sangiovese da un minimo del 70% fino al 100%. Possono inoltre concorrere i seguenti vitigni complementari: Canaiolo nero, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot fino ad un massimo del 15% per ciascuno di essi. Val di Cornia bianco: Trebbiano toscano dal 60% al 70%; Vermentino bianco dal 15% al 30%. Possono concorrere i seguenti vitigni complementari: Malvasia del Chianti Ansonica, Biancone di Portoferrato, Clairette, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%; Pinot bianco e Pinot grigio, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.