Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compreso l'invecchiamento
obbligatorio,  devono  essere  effettuate  all'interno   dei   comuni
compresi nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
   Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini del
tipo "bianco" un titolo alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di
10,0  e  del tipo "rosso e rosato" di 11,0. Nella vinificazione vanno
adottate tutte le leali pratiche enologiche atte a conferire al  vino
i caratteri di cui al successivo art. 6.
   E'  ammesso solo l'arricchimento con mosti concentrati rettificati
fino ad un massimo di aumento di un grado  del  titolo  alcolometrico
del prodotto.