Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini del tipo "bianco" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0 e del tipo "rosso e rosato" di 11,0. Nella vinificazione vanno adottate tutte le leali pratiche enologiche atte a conferire al vino i caratteri di cui al successivo art. 6. E' ammesso solo l'arricchimento con mosti concentrati rettificati fino ad un massimo di aumento di un grado del titolo alcolometrico del prodotto.