Art. 6. Il vino "Val di Cornia" bianco all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bianco paglierino di limpidezza brillante; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Il vino "Val di Cornia" rosato all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: colore: rosato - rosato tenue di limpidezza brillante; odore: vinoso, delicato piu' o meno fruttato; sapore: secco, fresco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Il vino "Val di Cornia" rosso all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino di buona intensita', di limpidezza brillante; odore: vinoso delicato; sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 21 per mille.