Art. 6.
   Il vino "Val di Cornia" bianco all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: bianco paglierino di limpidezza brillante;
    odore: delicato, piu' o meno fruttato;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Il vino "Val di Cornia" rosato all'atto dell'immissione al consumo
deve avere le seguenti caratteristiche:
    colore: rosato - rosato tenue di limpidezza brillante;
    odore: vinoso, delicato piu' o meno fruttato;
    sapore: secco, fresco e gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Il  vino "Val di Cornia" rosso all'atto dell'immissione al consumo
deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:   rosso   rubino   di  buona  intensita',  di  limpidezza
brillante;
    odore: vinoso delicato;
    sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5,0 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.