Art. 8.
   Alla  denominazione di origine controllata "Val di Cornia" bianco,
rosato e rosso, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente  prevista  dal  presente disciplinare di produzione; e'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non
idonei  a  trarre  in  inganno  l'acquirente,  nonche'  l'impiego  di
indicazioni  che  facciano  riferimento  a comuni, fattorie, compresi
nella  zona  delimitata  dal  precedente  art.  3   e   dalle   quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono
stati ottenuti.
   Sulle  bottiglie contenenti i vini "Val di Cornia" e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
   I  contenitori  in cui vengono confezionati i vini "Val di Cornia"
in vista della vendita debbono essere esclusivamente in vetro fino  a
dieci litri di capacita'.
   Le  bottiglie,  conformi  alle  norme  vigenti  di  legge, debbono
essere,  anche  per  quanto  riguarda  l'abbigliamento,  consone   ai
tradizionali  caratteri  di  qualita'.  Per  la  tipologia riserva e'
ammessa solo la bottiglia di capacita'  di  litri  0,750  chiusa  con
tappo di sughero.