Art. 8. Alla denominazione di origine controllata "Val di Cornia" bianco, rosato e rosso, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione; e' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, fattorie, compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti. Sulle bottiglie contenenti i vini "Val di Cornia" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I contenitori in cui vengono confezionati i vini "Val di Cornia" in vista della vendita debbono essere esclusivamente in vetro fino a dieci litri di capacita'. Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di qualita'. Per la tipologia riserva e' ammessa solo la bottiglia di capacita' di litri 0,750 chiusa con tappo di sughero.