IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152,
che  fissa  le  misure  della  partecipazione  alla  spesa  dovuta  a
decorrere  dal  3  maggio  1989  per  le  prestazioni  di diagnostica
strumentale  e  di   laboratorio   e   per   le   altre   prestazioni
specialistiche diverse dalle visite;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto,  che demanda al
Ministro della sanita' la indicazione delle branche specialistiche  e
delle  relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della
partecipazione alla spesa, in conformita' ai criteri fissati al comma
1, lettera b), dello stesso articolo;
  Ritenuto  che  per  la  individuazione  delle  prestazioni  e delle
relative tariffe ai fini  della  determinazione  della  misura  della
quota di partecipazione dovuta per ciascuna prestazione si debba fare
riferimento al nomenclatore delle prestazioni allegato al decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  23  marzo  1988,  n.  120,  e  al
nomenclatore tariffario allegato  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 23 marzo 1988, n. 119 nonche', per le prestazioni non
contemplate dai predetti nomenclatori, al decreto del Ministro  della
sanita' dell'8 agosto 1984;
  Visto l'art. 1, comma 7, dello stesso decreto-legge 27 aprile 1989,
n. 152, che fissa le misure della partecipazione alla spesa dovuta  a
decorrere dal 3 maggio 1989 per le cure termali e demanda al Ministro
della sanita' la determinazione delle quote di  partecipazione  sulla
base delle tariffe convenzionate;
  Visto  l'accordo  nazionale  per  le convenzioni termali in data 29
luglio 1988;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2, del decreto-legge citato in
premessa,  le  quote  di  partecipazione   alla   spesa   dovute   in
applicazione  delle  disposizioni  di cui al comma 1, lettera b), del
medesimo art.  1  sono  determinate,  per  branche  specialistiche  e
relative  prestazioni,  nell'elenco  riportato  nell'allegato  1, che
forma parte integrante del presente decreto.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  7, del decreto-legge citato in
premessa, le quote di partecipazione alla spesa sanitaria dovute  per
le  cure  termali sono determinate, in conformita' ai criteri fissati
all'art. 1, comma  7,  del  decreto  citato,  nelle  misure  indicate
nell'elenco  di  cui  all'allegato  2, che forma parte integrante del
presente decreto.
  3.  Con  successivi  decreti  si  provvedera'  alla  integrazione e
all'aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 in relazione  a
variazioni  dei  nomenclatori  delle  prestazioni  e  delle  relative
tariffe.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 aprile 1989
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN