IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, che fissa le misure della partecipazione alla spesa dovuta a decorrere dal 3 maggio 1989 per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche diverse dalle visite; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto, che demanda al Ministro della sanita' la indicazione delle branche specialistiche e delle relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformita' ai criteri fissati al comma 1, lettera b), dello stesso articolo; Ritenuto che per la individuazione delle prestazioni e delle relative tariffe ai fini della determinazione della misura della quota di partecipazione dovuta per ciascuna prestazione si debba fare riferimento al nomenclatore delle prestazioni allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1988, n. 120, e al nomenclatore tariffario allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1988, n. 119 nonche', per le prestazioni non contemplate dai predetti nomenclatori, al decreto del Ministro della sanita' dell'8 agosto 1984; Visto l'art. 1, comma 7, dello stesso decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, che fissa le misure della partecipazione alla spesa dovuta a decorrere dal 3 maggio 1989 per le cure termali e demanda al Ministro della sanita' la determinazione delle quote di partecipazione sulla base delle tariffe convenzionate; Visto l'accordo nazionale per le convenzioni termali in data 29 luglio 1988; Decreta: Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge citato in premessa, le quote di partecipazione alla spesa dovute in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 1 sono determinate, per branche specialistiche e relative prestazioni, nell'elenco riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge citato in premessa, le quote di partecipazione alla spesa sanitaria dovute per le cure termali sono determinate, in conformita' ai criteri fissati all'art. 1, comma 7, del decreto citato, nelle misure indicate nell'elenco di cui all'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto. 3. Con successivi decreti si provvedera' alla integrazione e all'aggiornamento degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 in relazione a variazioni dei nomenclatori delle prestazioni e delle relative tariffe. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 aprile 1989 Il Ministro: DONAT CATTIN