Art. 2.
  Chiunque  violi  le  disposizioni del presente decreto e' punito ai
sensi delle leggi vigenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la
sua pubblicazione.
   Roma, addi' 3 maggio 1989
                                                Il Ministro: PRANDINI