IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; Visto che solo otto fra le regioni e province autonome hanno trasmesso al Ministero dell'ambiente piani di bonifica ai sensi del citato art. 5 della legge n. 441 del 1987; Considerato che dall'istruttoria svolta e' emerso che detti piani, necessitano tutti di integrazioni e revisioni; Rilevata l'opportunita' di emanare criteri e linee guida per la elaborazione e predisposizione con modalita' uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome dei piani di bonifica di cui all'art. 5 della legge n. 441 del 1987; Rilevata la necessita' di definire le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate dalla legge n. 441 del 1987 per le finalita' indicate dalla stessa legge cosi' come modificate dall'art. 9- ter della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, sotto forma di contributi per la redazione di piani di bonifica conformi ai citati criteri e linee guida nonche' per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica; Visto lo schema di decreto predisposto e approvato dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della citata legge n. 441 del 1987; Rilevata l'opportunita', a differenza di quanto indicato nel citato schema di decreto, si assegnare alle regioni per la trasmissione dei piani di bonifica un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla concessione dei contributi e di destinare le peraltro esigue risorse finanziarie disponibili, oltre che alla elaborazione dei piani di bonifica, alla sola realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica assolutamente prioritari; Decreta: Art. 1. Piani di bonifica 1. Per la elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono definiti i criteri e le linee guida indicati nell'allegato A al presente decreto. 2. I piani di bonifica di cui al comma 1 saranno trasmessi al Ministero dell'ambiente per l'esame di conformita' ai criteri indicati all'allegato A entro centottanta giorni dalla concessione dei contributi di cui al successivo art. 2. 3. Il termine di cui al comma precedente si applica anche ai soggetti che non risulteranno titolari di contributi ai sensi del successivo art. 2. 4. Sulla base dell'esame di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente comunica ai soggetti interessati il provvedimento di conformita' dei piani.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. - L'art. 5 del D.L. n. 361/1987 recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimentto dei rifiuti", e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilita' di cui al comma 5. 2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi; b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti; c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza; d) le modalita' per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale; e) la stima degli oneri finanziari; f) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare; g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente. 3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attivita' tecnica ed amministrativa eventualmente gia' posta in essere dalla regione. 4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica. 5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'". - L'art. 9- ter del D.L. n. 397/1988 recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimentto dei rifiuti industriali", e' il seguente: "Art. 9-ter (Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti). - 1. Le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41". - L'art. 15 del D.L. n. 361/1987 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facolta' previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il comitato e' articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennita' dei membri del comitato di cui al comma 1. 3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi". Nota all'art. 1: Per il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 361/1987 si veda la precedente nota alle premesse.