IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto l'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Visto  che  solo  otto  fra  le  regioni  e province autonome hanno
trasmesso  al  Ministero dell'ambiente piani di bonifica ai sensi del
citato art. 5 della legge n. 441 del 1987;
  Considerato  che dall'istruttoria svolta e' emerso che detti piani,
necessitano tutti di integrazioni e revisioni;
  Rilevata  l'opportunita'  di  emanare  criteri e linee guida per la
elaborazione  e  predisposizione  con  modalita' uniformi da parte di
tutte  le  regioni  e  province autonome dei piani di bonifica di cui
all'art. 5 della legge n. 441 del 1987;
  Rilevata  la  necessita'  di definire le modalita' per l'erogazione
delle risorse finanziarie allocate dalla legge n. 441 del 1987 per le
finalita' indicate dalla stessa legge cosi' come modificate dall'art.
9-  ter  della  legge  9  novembre  1988,  n. 475, di conversione del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, sotto forma di contributi per
la redazione di piani di bonifica conformi ai citati criteri e linee
  guida  nonche'  per  la  realizzazione  di  interventi  urgenti  di
  bonifica;
Visto lo schema di decreto predisposto e approvato dal comitato
tecnico-scientifico  di cui all'art. 15 della citata legge n. 441 del
1987;
  Rilevata l'opportunita', a differenza di quanto indicato nel citato
schema  di decreto, si assegnare alle regioni per la trasmissione dei
piani  di bonifica un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
concessione  dei contributi e di destinare le peraltro esigue risorse
finanziarie  disponibili,  oltre  che  alla elaborazione dei piani di
bonifica,  alla  sola  realizzazione  dei primi interventi urgenti di
bonifica assolutamente prioritari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Piani di bonifica
  1.  Per  la elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica
di  cui  al  comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441,  sono definiti i criteri e le linee guida indicati nell'allegato
A al presente decreto.
  2.  I  piani  di  bonifica  di  cui al comma 1 saranno trasmessi al
Ministero   dell'ambiente  per  l'esame  di  conformita'  ai  criteri
indicati  all'allegato  A  entro centottanta giorni dalla concessione
dei contributi di cui al successivo art. 2.
  3.  Il  termine  di  cui  al  comma  precedente si applica anche ai
soggetti  che  non  risulteranno  titolari di contributi ai sensi del
successivo art. 2.
  4.   Sulla   base  dell'esame  di  cui  al  comma  2  il  Ministero
dell'ambiente  comunica  ai  soggetti interessati il provvedimento di
conformita' dei piani.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: Attuazione delle direttive
          (CEE) n.  75/442 relativa ai rifiuti,  n.  76/403  relativa
          allo    smaltimento    dei    policlorodifenili    e    dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi.
             -  L'art.  5 del D.L. n. 361/1987 recante: "Disposizioni
          urgenti in materia di  smaltimentto  dei  rifiuti",  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  approvano piani per la bonifica di aree inquinate
          che, entro i successivi trenta giorni,  sono  trasmessi  al
          Ministro  dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione
          tra le regioni delle disponibilita' di cui al comma 5.
             2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:
               a) l'ordine di priorita' degli interventi;
               b)  l'individuazione  dei  siti  da bonificare e delle
          caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
               c)  i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che
          ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
               d)   le  modalita'  per  l'intervento  di  bonifica  e
          risanamento ambientale;
               e) la stima degli oneri finanziari;
               f)  le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare;
               g)  le  eventuali  misure  cautelari  a  carattere  di
          urgenza per la tutela dell'ambiente.
             3.   In  caso  di  inadempienza  regionale  il  Ministro
          dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle
          singole   aree   di   intervento,   tenendo   conto   anche
          dell'attivita' tecnica ed amministrativa eventualmente gia'
          posta in essere dalla regione.
             4.  Il  Ministro  dell'ambiente riferisce annualmente al
          Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di
          avanzamento dei piani di bonifica.
             5.  All'onere  derivante  dagli  interventi  di  cui  al
          presente articolo, valutato in lire 50 miliardi  annui  per
          ciascuno  degli  anni  1988  e  1989,  si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1987-1989, al capitolo 9001
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro   per  il  1987  all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento 'Fondo per gli interventi  destinati  alla
          tutela ambientale'".
             -   L'art.   9-   ter  del  D.L.  n.  397/1988  recante:
          "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  smaltimentto   dei
          rifiuti industriali", e' il seguente:
             "Art. 9-ter (Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti).
          - 1. Le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5,  del
          decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono
          essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di
          stoccaggio temporaneo da destinare a  depositi  di  rifiuti
          provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi.
          Una  quota  non  superiore  al  15  per  cento   di   dette
          disponibilita' puo' essere destinata al finanziamento della
          progettazione dei piani di bonifica delle  aree  inquinate,
          da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero
          dell'ambiente.
             2.   Per   le   finalita'  di  cui  all'articolo  5  del
          decreto-legge 31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono
          essere utilizzate  le  risorse  del  fondo  investimenti  e
          occupazione  (FIO)  riservate  agli  interventi di cui alla
          lettera b) del comma 5  dell'articolo  14  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41".
             - L'art. 15 del D.L. n. 361/1987 e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti
          dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente  si  avvale
          di  un  apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione
          delle facolta' previste dall'articolo 11,  comma  7,  della
          legge  8 luglio 1986, n. 349. Il comitato e' articolato per
          sezioni in  relazione  ai  distinti  compiti  previsti  dal
          presente decreto.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con il Ministro del tesoro, viene determinata  l'indennita'
          dei membri del comitato di cui al comma 1.
             3.  Alla  relativa  spesa si provvede mediante riduzione
          del capitolo 1142 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli
          per gli anni successivi".
          Nota all'art. 1:
             Per  il comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 361/1987 si veda
          la precedente nota alle premesse.