Art. 2. Contributo per la redazione dei piani di bonifica 1. Per la redazione dei piani di bonifica di cui all'art. 1 sono concessi contributi per un ammontare massimo di 11.250 milioni di lire, secondo la ripartizione regionale indicata nell'allegato B al presente decreto. 2. I contributi di cui all'allegato B tengono conto di una quota attribuita in misura uguale per ciascun soggetto e di una quota variabile attribuita in misura proporzionale alla popolazione totale, residenti piu' fluttuanti, ed alla superficie totale. 3. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui al successivo art. 4.