Art. 2.
          Contributo per la redazione dei piani di bonifica
  1.  Per  la  redazione dei piani di bonifica di cui all'art. 1 sono
concessi  contributi  per  un  ammontare massimo di 11.250 milioni di
lire,  secondo  la ripartizione regionale indicata nell'allegato B al
presente decreto.
  2.  I  contributi  di cui all'allegato B tengono conto di una quota
attribuita  in  misura  uguale  per  ciascun  soggetto e di una quota
variabile attribuita in misura proporzionale alla popolazione totale,
residenti piu' fluttuanti, ed alla superficie totale.
  3. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui
al successivo art. 4.