Art. 3. Contributi per la realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica 1. Per la realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica sono concessi contributi in conto capitale fino al controvalore di 63.750 milioni di lire. 2. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui al successivo art. 5. 3. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse che risulteranno non impegnate per le finalita' di cui all'art. 2.