Art. 3.
                   Contributi per la realizzazione
              dei primi interventi urgenti di bonifica
  1.  Per  la  realizzazione dei primi interventi urgenti di bonifica
sono  concessi  contributi  in conto capitale fino al controvalore di
63.750 milioni di lire.
  2. Per la concessione dei contributi si applica la procedura di cui
al successivo art. 5.
  3.  Per  gli  interventi  di  cui  al comma 1 del presente articolo
possono  essere  utilizzate  anche  le  risorse  che risulteranno non
impegnate per le finalita' di cui all'art. 2.