Art. 4. Procedura per la concessione dei contributi per la redazione dei piani di bonifica 1. Sono legittimate a presentare istanze di finanziamento le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Ai fini della concessione del contributo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentano in triplice copia alla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, le istanze di contributo relative alle attivita' per la redazione del piano di bonifica di cui all'art. 1. 3. I soggetti di cui al comma 2, nel presentare le istanze di contributo allegheranno per ciascuno di essa l'apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente riportata all'allegato C al presente decreto con la certificazione di conformita' e rispondenza della scheda stessa con la documentazione tecnica ad essa sottostante e con le indicazioni in essa contenute. 4. I soggetti proponenti dovranno indicare i responsabili e gli esecutori della redazione del piano di bonifica. 5. Le richieste di contributo dovranno essere relative ad attivita' funzionalmente autonome dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati delle indagini, delle analisi e degli studi proposti. Per ciascun intervento potra' essere presentata richiesta di contributo per un ammontare complessivo non superiore alle disponibilita' di cui all'allegato B, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla redazione del piano, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili. 6. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad attivita' di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo massimo di sei mesi dalla concessione del contributo. 7. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che: a) contengano richieste di finanziamento relative ad attivita' gia' realizzate o comunque gia' affidate in esecuzione; b) si riferiscono ad attivita' gia' dotate di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti; c) siano collegati funzionalmente con altri studi e indagini e non sia dimostrata la disponibilita' dei risultati di tali studi e indagini in tempi compatibili con il piano di lavoro per la redazione del piano di bonifica. 8. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la scheda-progetto di cui all'allegato D relativa a ciascun intervento dovra' essere puntualmente compilata in tutte le sue parti. 9. Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 10. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.
Nota all'art. 4: - L'art. 14, comma 7, della legge n. 41/1986 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il seguente: "Art. 14. - 1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro dei beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma. 2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate. 3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi. 4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. 5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando: a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi; b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 6. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988. 7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia. 8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali. 9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2. 10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere: a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente; b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale. 11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate. 12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. 13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'. 14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.