Art. 4.
             Procedura per la concessione dei contributi
               per la redazione dei piani di bonifica
  1.  Sono  legittimate  a  presentare  istanze  di  finanziamento le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  Ai  fini  della  concessione  del  contributo  le  regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, entro trenta giorni dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto,
presentano in triplice copia alla commissione tecnico-scientifica del
Ministero  dell'ambiente,  le  istanze  di  contributo  relative alle
attivita' per la redazione del piano di bonifica di cui all'art. 1.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 2, nel presentare le istanze di
contributo  allegheranno  per  ciascuno  di  essa  l'apposita  scheda
predisposta  dal  Ministero dell'ambiente riportata all'allegato C al
presente  decreto  con la certificazione di conformita' e rispondenza
della scheda stessa con la documentazione tecnica ad essa sottostante
e con le indicazioni in essa contenute.
  4.  I  soggetti  proponenti  dovranno indicare i responsabili e gli
esecutori della redazione del piano di bonifica.
  5. Le richieste di contributo dovranno essere relative ad attivita'
funzionalmente    autonome    dal    punto   di   vista   tecnico   e
dell'utilizzazione  dei  risultati  delle  indagini,  delle analisi e
degli studi proposti. Per ciascun intervento potra' essere presentata
richiesta  di  contributo  per un ammontare complessivo non superiore
alle  disponibilita'  di  cui  all'allegato  B, con l'indicazione, se
necessario  ai  fini  della  definizione del piano finanziario per la
completa  copertura del fabbisogno relativo alla redazione del piano,
delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili.
  6.   Le  istanze  di  finanziamento  dovranno  essere  relative  ad
attivita'  di  cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo
massimo di sei mesi dalla concessione del contributo.
  7. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che:
    a)  contengano  richieste  di finanziamento relative ad attivita'
gia' realizzate o comunque gia' affidate in esecuzione;
    b)  si  riferiscono  ad  attivita'  gia'  dotate di una specifica
totale copertura finanziaria su altre fonti;
    c)  siano  collegati  funzionalmente con altri studi e indagini e
non  sia  dimostrata  la disponibilita' dei risultati di tali studi e
indagini in tempi compatibili con il piano di lavoro per la redazione
del piano di bonifica.
  8. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento, la
scheda-progetto  di  cui all'allegato D relativa a ciascun intervento
dovra' essere puntualmente compilata in tutte le sue parti.
  9.   Gli   interventi,   cosi'   come  prospettati  nelle  relative
schede-progetto  e  nella documentazione allegata, formeranno oggetto
di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della
commissione  tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di
protezione  e  risanamento  ambientale  di  cui all'art. 14, comma 7,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  10.  Il  Ministro  dell'ambiente,  tenuto  conto  delle  risultanze
dell'istruttoria   tecnica   compiuta   sulle   proposte  presentate,
determina  con  proprio  decreto la lista degli interventi ammessi al
contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.
 
          Nota all'art. 4:
             -  L'art.  14,  comma 7, della legge n. 41/1986 recante:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 1986), e' il
          seguente:
             "Art.  14.  -  1. Per gli interventi di cui all'articolo
          21, primo comma, della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  e'
          autorizzata,  per  l'anno  1986,  la  spesa  di  lire 1.520
          miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di
          sviluppo  e  ammodernamento  dell'agricoltura  e almeno 100
          miliardi  di  lire  per  la  realizzazione  di   interventi
          organici  finalizzati  al  recupero  e al restauro dei beni
          culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito  del
          comune di Roma.
             2.  Si  applicano  le procedure di cui ai commi secondo,
          terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21  della  legge
          indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui
          al terzo comma del citato articolo 21,  il  CIPE  fissa  le
          modalita'  per  l'affidamento  dei  lavori  da  parte delle
          amministrazioni interessate.
             3.  Per  i  medesimi  interventi  di  cui al comma 1 del
          presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso  alla
          Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
          di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
          lire 1.250 miliardi.
             4.  Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
          la cui istruttoria non potra' svolgersi prima  dell'entrata
          in  vigore della nuova disciplina legislativa del nucleo di
          valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE  autorizza
          le  amministrazioni  interessate a contrarre i mutui di cui
          sopra a decorrere  dal  secondo  semestre  dell'anno  1986,
          fermo   restando   il   limite  globale  di  cui  al  comma
          precedente. Si applica il comma  settimo  dell'articolo  21
          della legge 26 aprile 1983, n. 130.
             5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente
          articolo, 970 miliardi sono destinati al  finanziamento  di
          interventi   di   protezione   e   risanamento  ambientale,
          riservando:
               a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere o impianti per il  disinquinamento  delle  acque,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono
          particolare interesse in relazione  all'importanza  sociale
          ed  economica  dei  corpi  idrici  e alla natura e gravita'
          delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
               b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di
          opere  o  impianti  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  di
          competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
          particolare  importanza   per   il   raggiungimento   degli
          obiettivi   di   cui   alle   lettere  a),  b),  c)  ed  e)
          dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1982, n. 915.
             6. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della legge 31
          dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di  lire  20
          miliardi  per  l'anno  1986, di lire 25 miliardi per l'anno
          1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
             7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste
          degli enti interessati, corredate dall'attestato  regionale
          di  cui  all'articolo  4,  comma  quinto,  della  legge  24
          dicembre 1979,  n.  650,  sono  presentate,  oltre  che  al
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          rispettivamente, per la lettera a) del comma precedente  al
          Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  3 della
          legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915;  su
          tali  proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce al
          Parlamento entro 120 giorni dalla  loro  presentazione,  al
          fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un
          programma organico  di  politica  ambientale.  Le  proposte
          delle  amministrazioni  devono situare ciascun progetto nel
          contesto dei  rispettivi  piani  regionali  di  risanamento
          delle  acque  e  per lo smaltimento dei rifiuti e contenere
          indicatori  quantitativi  di  convenienza   ambientale   ed
          economica,   secondo  i  criteri  indicati  nella  delibera
          prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge  26
          aprile  1983,  n.  130,  che  sara'  proposta  al  CIPE dal
          Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          d'intesa  col  Ministro per l'ecologia. A parziale modifica
          di quanto previsto dall'articolo 21 della legge  26  aprile
          1983,  n.  130,  ai  fini  del giudizio di proponibilita' e
          della indicazione delle priorita' i relativi progetti  sono
          valutati  congiuntamente  dal  Nucleo  di valutazione degli
          investimenti pubblici del Ministero del  bilancio  e  della
          programmazione     economica     e     dalla    commissione
          tecnico-scientifica per  la  valutazione  dei  progetti  di
          protezione   o  risanamento  ambientale  del  Ministro  per
          l'ecologia.  I  comitati  interministeriali  di  cui  sopra
          deliberano  con  composizione  integrata  dal  Ministro del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  presidente
          dei  comitati  stessi  trasmette al Ministro del bilancio e
          della programmazione economica  l'elenco  dei  progetti  da
          finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da
          sottoporre al  CIPE.  A  tal  fine  il  CIPE  delibera  sui
          progetti  medesimi  con composizione integrata dal Ministro
          per l'ecologia.
             8.  I  progetti  di  cui  ai precedenti commi, allorche'
          concernano opere o impianti  in  aree  vincolate  ai  sensi
          della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27
          giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge  8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento
          previo parere favorevole del competente comitato di settore
          del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
             9.  Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti
          a minori finanziamenti della BEI  in  favore  dei  progetti
          approvati  dal  CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del
          19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 e del 22 febbraio 1985
          si  provvede,  fino  ad  un massimo di lire 200 miliardi, a
          carico dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  presente
          articolo.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in  relazione
          ai  progetti  di  cui alle delibere anzidette, tenuto conto
          degli  interventi  della  BEI,  le  modalita'  di  cui   al
          precedente comma 2.
             10.  E'  autorizzata  la spesa di lire 8.000 milioni per
          provvedere:
               a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo
          stato dell'ambiente;
               b)   agli   studi   relativi   al  piano  generale  di
          risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera  a),
          della  legge  10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle
          competenze statali di cui all'articolo 4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915;
               c)   alla  valutazione  dei  progetti  di  risanamento
          ambientale ammissibili a finanziamento statale.
             11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la
          realizzazione  di  progetti  di  iniziative  di  educazione
          ambientale  presentati  da  amministrazioni  statali,  enti
          locali  e  associazioni  ambientaliste.  Il  Ministro   per
          l'ecologia  e'  tenuto a presentare annualmente, in sede di
          allegato alla relazione previsionale  e  programmatica,  al
          Parlamento  una relazione illustrativa della ripartizione e
          delle effettive  modalita'  di  utilizzazione  delle  somme
          stanziate.
             12.  Per  l'attuazione  di quanto previsto al precedente
          comma 10, il  Ministro  per  l'ecologia  e'  autorizzato  a
          costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
          convenzioni  con  istituti   ed   a   conferire   incarichi
          professionali a ditte specializzate o ad esperti.
             13.  Il  contingente  di  personale  comandato  previsto
          dall'articolo 12, ultimo comma,  della  legge  22  dicembre
          1984, n. 887, e' elevato a 50 unita'.
             14.  Per  il  personale  comandato  ai  sensi  del comma
          precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per
          missioni  nel  territorio  nazionale  e  all'estero gravano
          rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della
          rubrica  38  dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, mentre le spese  per  compensi  per
          lavoro  straordinario, entro i limiti individuali in vigore
          per il personale  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  gravano  sul capitolo 6953 della
          stessa rubrica.