Art. 5. Richieste di contributo per la realizzazione dei primi interventi urgenti 1. Sono legittimate a promuovere istanze di finanziamento le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e loro consorzi. 2. Ai fini della concessione dei contributi, le regioni competenti per territorio e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, propongono le iniziative presentando in triplice copia alla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente le istanze di contributo relative alla realizzazione di interventi urgenti di bonifica, ivi compreso gli impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. 3. I soggetti promotori, nel predisporre le istanze di finanziamento, compileranno per ciascuna di essa l'apposita scheda-progetto riportata all'allegato D al presente decreto con la certificazione di conformita' e rispondenza della scheda stessa con la documentazione ad essa sottostante e con le indicazioni in essa contenute. 4. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi funzionalmente autonomi dal punto di vista tecnico e dell'utilizzazione dei risultati degli interventi proposti. Per ciascun intervento funzionalmente autonomo potra' essere presentata richiesta di contributo per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni, con l'indicazione, se necessario ai fini della definizione del piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno relativo alla realizzazione dell'intervento, delle eventuali altre fonti di finanziamento rese disponibili. 5. Le istanze di finanziamento dovranno essere relative ad interventi di cui sia dimostrata la realizzabilita' entro un periodo massimo di dodici mesi dalla concessione del contributo. 6. Non saranno ritenute ammissibili le istanze che: a) si riferiscano ad aree di intervento per le quali non sia stato formulato dalla regione competente un piano di bonifica ovvero siano relativi a regioni per le quali non sia stata presentata la richiesta di contributo di cui all'art. 4; b) contengano richieste di finanziamento relative ad interventi gia' realizzati o comunque gia' affidati in esecuzione; c) si riferiscano ad interventi gia' dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti. 7. Per consentire la valutazione delle istanze di finanziamento secondo i criteri indicati al successivo comma 9, la scheda-progetto di cui all'allegato D relativa a ciascun intervento dovra' essere puntualmente compilata in tutte le sue parti ed in conformita' con le indicazioni in essa contenute. 8. Gli interventi, cosi' come prospettati nelle relative schede-progetto e nella documentazione allegata, formeranno oggetto di istruttoria tecnica presso il Ministero dell'ambiente a cura della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 9. Le istanze di finanziamento saranno valutate sulla base del contributo di ciascun intervento al risanamento ambientale, in relazione alla gravita' delle condizioni di inquinamento, alle soluzioni tecniche prescelte, alla rilevanza socio-economica delle aree interessate nonche' sulla base dell'analisi e del confronto dei costi e dei benefici attesi. 10. Ove si accerti in fase istruttoria che i costi indicati siano sovra o sottostanti, la valutazione potra' essere effettuata sulla base di costi opportunamente modificati sentiti, ove occorra, i soggetti interessati, con conseguente eventuale rettifica del contributo rispetto all'ammontare richiesto. 11. Il Ministro dell'ambiente potra' esercitare, in merito alle proposte di finanziamento, le proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento anche in relazione al finanziamento di altri interventi di protezione e risanamento ambientale attuati o in corso di attuazione da parte del Ministero dell'ambiente. 12. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta sulle proposte presentate, determina con proprio decreto la lista degli interventi ammessi al contributo con l'indicazione dei relativi finanziamenti concessi.