Art. 4.
  I segnali ed il pannello previsti negli articoli precedenti saranno
inseriti  tra quelli di cui agli articoli da 25 a 159 del regolamento
per  l'esecuzione  del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno 1959, n. 420, da emanarsi a norma dell'art. 19-
bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, aggiunto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.