Art. 4. I segnali ed il pannello previsti negli articoli precedenti saranno inseriti tra quelli di cui agli articoli da 25 a 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, da emanarsi a norma dell'art. 19- bis del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, aggiunto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.