Art. 5.
  Ove  si applica il bilinguismo in virtu' delle vigenti disposizioni
legislative  le  iscrizioni previste dai precedenti articoli dovranno
essere integrate con le corrispondenti nella lingua locale parificata
alla lingua italiana. Nelle aree di interesse turistico le iscrizioni
di  cui  al  comma  precedente potranno essere integrate con altre in
lingue straniere.