IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  8  luglio  1926,  n. 1178, sull'ordinamento della
Marina militare;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
marzo 1947, n. 396, riguardante le attribuzioni del  Ministero  della
marina mercantile;
  Vista  la legge 31 dicembre 1982, n. 979, che reca disposizioni per
la difesa del mare ed i relativi provvedimenti di attuazione,  ed  in
particolare:  l'art. 2, che istituisce il servizio di vigilanza sulle
attivita'  marittime  ed  economiche,  compresa  quella   di   pesca,
sottoposte  alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la'
del limite del mare territoriale; l'art. 4, il quale prevede che  per
gli  interventi  di prevenzione e di controllo degli inquinamenti del
mare l'Amministrazione marittima provvede mediante unita' navali  con
caratteristiche  di  maneggevolezza e velocita' ed aeromobili; l'art.
5, che prevede il  potenziamento  del  servizio  di  vigilanza  e  di
soccorso  in  mare  svolto  dal  Corpo  delle  capitanerie  di porto,
mediante l'impiego di unita' navali  ed  aeromobili;  l'art.  11,  il
quale  pone  a  carico  dell'autorita'  marittima l'obbligo di pronto
intervento  in  caso  d'inquinamento  o  di  minaccia  d'inquinamento
dell'ambiente marino; l'art. 28, che prescrive, per le capitanerie di
porto, l'obbligo di vigilanza delle riserve marine;
  Considerato  che  l'Amministrazione marittima si e' dotata di mezzi
aerei,  con  costituzione  di  appositi  nuclei   del   Corpo   delle
capitanerie  di  porto,  mentre  e'  in  fase  avanzata l'acquisto di
elicotteri ed ha, altresi', acquisito nuovi mezzi navali;
  Considerata   la   necessita'   di   razionalizzare   le  attivita'
tecnico-operative  di  assistenza  e  sicurezza  della   navigazione,
polizia   marittima  e  demaniale,  vigilanza  e  soccorso  in  mare,
vigilanza sulle attivita' marittime  ed  economiche  sottoposte  alla
giurisdizione nazionale;
  Ritenuto  che  per  pervenire a tale razionale impiego delle unita'
navali ed aeree ai fini anzidetti e' necessario che i reparti che  ne
sono dotati siano posti sotto un unico comando;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  reparti  del  Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti
tecnico operativi  in  materia  di  assistenza,  di  sicurezza  della
navigazione,  di  soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonche'
di vigilanza, anche ai fini della  prevenzione  e  della  repressione
degli   inquinamenti,   sulle   acque  marittime  interne,  sul  mare
territoriale e sulle aree marine soggette  alla  giurisdizione  dello
Stato  in  base alla normativa internazionale, costituiscono, ai fini
del loro impiego coordinato, la "Guardia costiera", articolazione del
Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e
operative dell'Ispettorato generale del Corpo stesso.