IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, riguardante le attribuzioni del Ministero della marina mercantile; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, che reca disposizioni per la difesa del mare ed i relativi provvedimenti di attuazione, ed in particolare: l'art. 2, che istituisce il servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite del mare territoriale; l'art. 4, il quale prevede che per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti del mare l'Amministrazione marittima provvede mediante unita' navali con caratteristiche di maneggevolezza e velocita' ed aeromobili; l'art. 5, che prevede il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto, mediante l'impiego di unita' navali ed aeromobili; l'art. 11, il quale pone a carico dell'autorita' marittima l'obbligo di pronto intervento in caso d'inquinamento o di minaccia d'inquinamento dell'ambiente marino; l'art. 28, che prescrive, per le capitanerie di porto, l'obbligo di vigilanza delle riserve marine; Considerato che l'Amministrazione marittima si e' dotata di mezzi aerei, con costituzione di appositi nuclei del Corpo delle capitanerie di porto, mentre e' in fase avanzata l'acquisto di elicotteri ed ha, altresi', acquisito nuovi mezzi navali; Considerata la necessita' di razionalizzare le attivita' tecnico-operative di assistenza e sicurezza della navigazione, polizia marittima e demaniale, vigilanza e soccorso in mare, vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche sottoposte alla giurisdizione nazionale; Ritenuto che per pervenire a tale razionale impiego delle unita' navali ed aeree ai fini anzidetti e' necessario che i reparti che ne sono dotati siano posti sotto un unico comando; Decreta: Art. 1. I reparti del Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti tecnico operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonche' di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale, costituiscono, ai fini del loro impiego coordinato, la "Guardia costiera", articolazione del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e operative dell'Ispettorato generale del Corpo stesso.