Art. 2.
  L'attivita' della "Guardia costiera" sara' disciplinata da apposita
direttiva d'impiego e tecnica da emanarsi  dall'Ispettorato  generale
delle capitanerie di porto.
   Roma, addi' 8 giugno 1989
                                                  Il Ministro
                                             della marina mercantile
                                                     PRANDINI
Il Ministro della difesa
        ZANONE