Art. 2.
 
  1.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il
Ministro competente,  convoca,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto,  una  conferenza  cui
partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello  Stato
e  degli  enti  comunque  tenuti ad adottare atti d'intesa, nonche' a
rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta  previsti
dalle  leggi  statali  e regionali. Per le opere degli enti locali la
conferenza e' convocata dal sindaco del comune interessato;  ad  essa
partecipano i soggetti suindicati.
(( 2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della         ))
(( funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti        ))
(( comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono    ))
(( essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la       ))
(( sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, ))
(( nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli             ))
(( archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e  ))
(( si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, ))
(( apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che    ))
(( cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per      ))
(( quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza  ))
(( verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti       ))
(( l'abolizione delle barriere architettoniche.                    ))
 
  3.   L'approvazione  assunta  all'unanimita'  sostituisce  ad  ogni
effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  le  autorizzazioni,   le
approvazioni,  i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa  agli
strumenti  urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani
regolatori aeroportuali, senza necessita' di ulteriori adempimenti.