Art. 2. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza e' convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati. (( 2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della )) (( funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti )) (( comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono )) (( essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la )) (( sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, )) (( nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli )) (( archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e )) (( si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, )) (( apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che )) (( cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per )) (( quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza )) (( verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti )) (( l'abolizione delle barriere architettoniche. )) 3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessita' di ulteriori adempimenti.