Art. 3. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unita'. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (a). 2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento. 3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.
(a) La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio".