Art. 3.
 
  1.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nomina  una
commissione  formata  da  tre  componenti, di cui uno con funzioni di
presidente,    aventi    particolari    esperienze    nel     settore
amministrativo-contabile,  previo parere delle competenti commissioni
parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi
delle   aree   urbane.   Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti,  la
commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il  cui
funzionamento  viene  utilizzato  personale  in  servizio  presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo  di  cinque
unita'.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400 (a).
  2.  La  commissione,  che  dura  in carica fino al 31 ottobre 1990,
predispone relazioni semestrali  sull'andamento  dei  lavori  ed  una
relazione  conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.
  3.  Gli  enti  e  le  amministrazioni  che  eseguono le opere e gli
interventi  contemplati  nel  presente  decreto  hanno  l'obbligo  di
inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.
 
             (a)    La    legge   n.   400/1988   reca:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio".