Art. 4. 1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente e' tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilita' delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 (a) , il soggetto competente puo' disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 584 (a) . (( 1- )) bis. (( Limitatamente alle sole opere da realizzare per )) (( gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la )) (( stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, )) (( deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta )) (( all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie )) (( adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola )) (( con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, )) (( n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni (b). Il )) (( subappalto totale dell'opera e' vietato. La progettazione )) (( esecutiva, nonche' quella che alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto non risulti )) (( ancora ultimata, dovra' contenere, per singole fasi esecutive, )) (( anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che )) (( devono essere realizzati direttamente dalle imprese )) (( aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del )) (( capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle )) (( autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive e di )) (( controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in )) (( subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi )) (( prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un )) (( ribasso non superiore al 10 per cento. )) 2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. 3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a societa', imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilita' degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a societa', ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza. (( Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti. )) 4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni (b). 5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e societa' concessionarie, sulla base di (( piani finanziari e )) appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico e' assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. (( Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti. )) 5-bis. (( Interventi di competenza dell'ANAS su viabilita' )) (( interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento )) (( delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a )) (( quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere )) (( affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, )) (( sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, )) (( l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a )) (( cinque anni. )) 5-ter. (( Gli interventi che interessano il settore )) (( aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione )) (( agli enti o societa' concessionari sulla base di apposite )) (( convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti. ))
(a) Il testo dell'art. 5, comma primo, lettera d), della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica europea) e' il seguente: "I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad accezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi: (omissis) d) quando nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge". (b) La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".