Art. 4.
 
  1.  Esperita  favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il
soggetto competente e' tenuto a verificare i tempi  di  realizzazione
del  progetto  ai  fini dell'applicazione delle disposizioni relative
agli affidamenti. Ove  sia  constatato  che  i  tempi  necessari  non
consentono l'esperibilita' delle procedure ordinarie ed accelerate di
cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 (a)  ,  il  soggetto  competente
puo'  disporre  l'affidamento  ai sensi dell'articolo 5, comma primo,
lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 584 (a) .
(( 1- )) bis. (( Limitatamente alle sole opere da realizzare per   ))
(( gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la   ))
(( stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto,        ))
(( deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta       ))
(( all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie      ))
(( adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola  ))
(( con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982,        ))
(( n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni (b). Il      ))
(( subappalto totale dell'opera e' vietato. La progettazione       ))
(( esecutiva, nonche' quella che alla data di entrata in vigore    ))
(( della legge di conversione del presente decreto non risulti     ))
(( ancora ultimata, dovra' contenere, per singole fasi esecutive,  ))
(( anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che       ))
(( devono essere realizzati direttamente dalle imprese             ))
(( aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del   ))
(( capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle          ))
(( autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive e di     ))
(( controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in ))
(( subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi   ))
(( prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un        ))
(( ribasso non superiore al 10 per cento.                          ))
 
  2.  Al  fine  di  garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei
termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale  di  appalto
per  gli  interventi  di  cui al medesimo articolo deve prevedere una
penale non inferiore al 3 per  cento  dell'importo  contrattuale  per
ritardi  fino  alla  data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per
cento  dell'importo  contrattuale  per  i  successivi   ritardi,   da
garantirsi  con  fidejussione  bancaria  all'atto  della  stipula del
contratto di appalto.
  3.  Per  gli  interventi  relativi a linee metropolitane, anche con
sistemi innovativi,  i  comuni  possono  procedere,  all'affidamento,
anche  in  concessione,  della  progettazione e dell'esecuzione delle
opere a societa', imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi
o  associazioni  temporanee  di imprese. Per gli interventi in cui il
sistema tecnologico innovativo adottato renda  necessario  assicurare
una  specifica  compatibilita'  degli  impianti  fissi  con materiale
rotabile  di  tipo  non  unificato,  i   comuni   possono   procedere
all'affidamento   in   concessione   unitaria   di  progettazione  ed
esecuzione delle opere  e  di  fornitura  del  materiale  rotabile  a
societa',  ovvero  a  consorzi  di  cui facciano parte, insieme con i
soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la  progettazione
integrata  e  per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di
costruzione in possesso  dei  prescritti  requisiti  di  legge  e  di
provata  esperienza.  (( Sono autorizzati, con deliberazione di opere
relative a linee metropolitane, interventi per  tecnologie,  impianti
ed  attrezzature  finalizzati  a  garantire la sicurezza di esercizio
delle linee metropolitane esistenti. ))
  4.  Devono  essere  in  ogni  caso rispettate le disposizioni della
legge 13 settembre  1982,  n.  646,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (b).
  5.  Gli  interventi che interessano il settore autostradale possono
essere affidati dalla Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade  in
regime di concessione agli enti e societa' concessionarie, sulla base
di (( piani finanziari e )) appositi atti aggiuntivi alle convenzioni
vigenti   nei   quali  l'equilibrio  economico  e'  assicurato  anche
attraverso  la  proroga  del  termine  di  scadenza   delle   attuali
concessioni.  ((  Le  opere possono essere eseguite anche in pendenza
della formalizzazione dei relativi atti  convenzionali  ed  anche  in
deroga alle convenzioni vigenti. ))
 
5-bis. (( Interventi di competenza dell'ANAS su viabilita'         ))
(( interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento    ))
(( delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a  ))
(( quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere     ))
(( affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari,      ))
(( sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro,  ))
(( l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a     ))
(( cinque anni.                                                    ))
 
5-ter. (( Gli interventi che interessano il settore                ))
(( aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione   ))
(( agli enti o societa' concessionari sulla base di apposite       ))
(( convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti.   ))
 
 
             (a) Il testo dell'art. 5, comma primo, lettera d), della
          legge n.  584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli  appalti  di  lavori  pubblici  alle
          direttive  della  Comunita'  economica   europea)   e'   il
          seguente:
             "I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti
          ad applicare le norme della presente legge, ad accezione di
          quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
                  (omissis)
              d)   quando  nella  misura  dello  stretto  necessario,
          l'eccezionale    urgenza    derivante    da     avvenimenti
          imprevedibili  dai  soggetti appaltanti non sia compatibile
          con il  tempo  richiesto  dalle  procedure  previste  dalla
          presente legge".
             (b)  La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia
          di prevenzione di carattere  patrimoniale  ed  integrazione
          delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
          57  e  31  maggio  1965,  n.   575.  Istituzione   di   una
          commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".