Art. 5.
 
(( 1. Il contributo ordinario all'ANAS e' aumentato per gli anni   ))
(( 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi  ))
(( per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e  ))
(( lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire  ))
(( 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87    ))
(( miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno      ))
(( 1990, e' destinata alla realizzazione degli interventi da       ))
(( individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per   ))
(( le finalita' di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire ))
(( 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per  ))
(( il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, e'    ))
(( riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e     ))
(( straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza ))
(( e fluidita' del traffico limitatamente agli itinerari di        ))
(( collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalita'  ))
(( del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante    ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini   ))
(( del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato  ))
(( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989          ))
(( utilizzando l'accantonamento 'Piano decennale di grande         ))
(( viabilita' ed interventi di manutenzione ordinaria e            ))
(( straordinaria'. Per gli interventi di cui all'allegato elenco,  ))
(( l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' altresi'           ))
(( autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi    ))
(( dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda  ))
(( nazionale autonoma delle strade.                                ))
 
1-bis. (( In relazione alle maggiori esigenze della                ))
(( circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in       ))
(( connessione con le finalita' del presente decreto, l'ANAS e'    ))
(( tenuta a dare assoluta priorita' per lotti funzionali alle      ))
(( ultimazioni relative agli interventi gia' programmati sugli     ))
(( itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei   ))
(( campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di     ))
(( stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della     ))
(( legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota     ))
(( prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi    ))
(( gia' programmati in attuazione delle disposizioni vigenti,      ))
(( nonche' degli eventuali completamenti sui predetti itinerari,   ))
(( avviene secondo le disponibilita' ordinarie del bilancio        ))
(( dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle           ))
(( competenti commissioni parlamentari.                            ))
 
  2.  L'ente  Ferrovie  dello  Stato,  per  gli interventi di propria
competenza di cui all'allegato elenco,  e'  autorizzato  a  contrarre
mutui  nel  biennio  1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire
430  miliardi.  All'onere  per  l'ammortamento  dei  predetti  mutui,
valutato  in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  7750  dello   stato   di
previsione   del   Ministero   del  tesoro  per  l'anno  1989  e  dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  3.   Per   la  realizzazione  degli  interventi  relativi  a  linee
metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati
con  decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni,
i  consorzi  pubblici  per  i  servizi  di  trasporto  o  societa'  a
prevalente  capitale  pubblico,  sulla  base della ripartizione delle
disponibilita' definita con decreto del Ministro per i problemi delle
aree  urbane,  sono  autorizzati  a stipulare mutui ventennali con la
Cassa depositi e prestiti fino all'importo di (( 900 miliardi, )) con
onere  di  ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad
una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del
7  per  cento. Al relativo onere, valutato in lire (( 100 miliardi ))
annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo parzialmente utilizzando la
proiezione   per   l'anno    1990    e    per    quelli    successivi
dell'accantonamento  "Progetti  integrati  per  l'avvio  di  un piano
pluriennale  di  infrastrutture,   impianti   tecnologici   e   linee
metropolitane nelle aree urbane".
  4.  Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le
modalita'  e  le  agevolazioni  previste dal medesimo comma 3, per un
importo non superiore a lire 9 miliardi, alla societa'  a  prevalente
capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che
gestisce l'aeroporto di Levaldigi (( e per un importo non superiore a
lire  72  miliardi  alla  societa'  a  totale partecipazione pubblica
S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres. ))
  5.  Per  la  copertura  finanziaria  degli interventi di competenza
degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di
cui  al  comma  3,  i  comuni,  i  consorzi pubblici per i servizi di
trasporto o societa' a prevalente  capitale  pubblico,  provvedono  a
stipulare   mutui  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  nei  limiti
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (a).
  6.  Per  i  progetti  relativi  agli interventi di cui all'allegato
elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa  depositi
e  prestiti  e  che  formano oggetto di richiesta di finanziamento ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da  31  a  35,  della
legge  11  marzo  1988,  n.  67 (b), la concessione del finanziamento
determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.
  7.  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui
per la realizzazione degli  interventi  di  cui  all'allegato  elenco
sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ai sensi
dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato  con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (c), ovvero, per
i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5,
dall'organo   consortile   legittimato   ad   adottare   le  suddette
deliberazioni in via d'urgenza.
  8.  Esperita  favorevolmente  la procedura di cui all'articolo 2, i
soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3,
possono  affidare  i lavori anche in attesa della formale concessione
dei mutui.
  9.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui all'allegato
elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa
nei   limiti   delle   somme  risultanti  dal  progetto  di  bilancio
predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le  indicazioni
contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di
quarantacinque  giorni  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9   del
decreto-legge  31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (d), e' ridotto  per  i  predetti
mutui  a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di ricezione delle
domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei
comuni interessati.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  4  del  D.L.  n.  65/1989  e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:
             Il  testo  dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni
          in materia di finanza pubblica e' il seguente:     "Art. 4.
          -  1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un
          triennio ed a scalare, entro  il  31  dicembre  di  ciascun
          anno,   i   settori  cui  debbono  essere  prioritariamente
          indirizzati gli interventi di cui  ai  commi  3  e  7.  Per
          l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.
             2.  A  decorrere  dall'anno  1989,  la  Cassa depositi e
          prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre  di  ciascun
          anno,  l'ammontare  dei  mutui  che, nell'ambito del limite
          massimo dei mutui concedibili agli enti  locali,  la  Cassa
          stessa  prevede  di  poter  concedere,  tenuti presenti gli
          interventi  della  Direzione  generale  degli  istituti  di
          previdenza  e  dell'Istituto  per  il credito sportivo. Per
          l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.      3.  Per
          l'anno  1989  la  Cassa  depositi  e prestiti, la Direzione
          generale degli istituti di previdenza e l'Istituto  per  il
          credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui
          o stipulare contratti  di  mutuo  in  favore  di  province,
          comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro
          il limite complessivo di  9.000  miliardi.        4.  Fermi
          restando  gli  interventi  statali disposti dalla normativa
          vigente sui mutui  degli  enti  locali  contratti  a  tutto
          l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989
          e'  attribuito  un  concorso   statale   a   valere   sugli
          stanziamenti  iscritti  ai capitoli 7232 e 7233 dello stato
          di previsione del Ministero dell'interno,  nella  misura  e
          con   le   modalita'   stabilite   dall'articolo   21   del
          decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti  sono
          integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione
          dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987,
          n.  359,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29
          ottobre 1987, n. 440. Il concorso  statale  e'  determinato
          calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a
          ciascun ente a valere  sul  fondo  per  lo  sviluppo  degli
          investimenti,  per  i  mutui  contratti  negli  anni 1989 e
          successivi,  una  rata  di  ammortamento   costante   annua
          posticipata  con  interesse  del  5,6  o  7  per  cento, in
          relazione alla tipologia  delle  opere  ed  ai  criteri  di
          priorita'  stabiliti  dal  CIPE,  ai  sensi del comma 1. Le
          modalita' di applicazione  sono  fissate  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di concerto con quello del tesoro,
          sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi  entro  dieci
          giorni  dalla  delibera  del CIPE di cui al comma 1.     5.
          Resta salva la  possibilita'  per  le  province,  comuni  e
          comunita'  montane  di utilizzare, nell'anno successivo, le
          quote del fondo per  lo  sviluppo  degli  investimenti  non
          utilizzate   nell'anno   di  assegnazione.        6.  e  7.
          (Soppressi  dalla  legge  di  conversione).         8.   Le
          disposizioni  di  cui al presente articolo, ad eccezione di
          quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui
          rate  di  ammortamento  siano  poste  a carico del bilancio
          dello  Stato,  da  assumere  per   l'edilizia   scolastica,
          compreso  l'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza,  e per
          l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni  di
          spesa   esistenti   al   31   dicembre  1988,  le  medesime
          disposizioni non si applicano, altresi', ai  mutui  le  cui
          rate  di  ammortamento  siano  poste  a carico del bilancio
          dello Stato.     9. I consigli dei comuni, delle  province,
          loro   consorzi   e  delle  comunita'  montane,  che  hanno
          deliberato l'assunzione di mutui,  prima  di  approvare  il
          progetto  od  il  piano esecutivo dell'investimento devono,
          con apposito atto, approvare il piano  finanziario  con  il
          quale  dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia
          delle rate di ammortamento del  mutuo  sia  delle  maggiori
          spese    di   gestione   conseguenti   alla   realizzazione
          dell'investimento, indicando le effettive  risorse  con  le
          quali  verra'  fatto  fronte a tali oneri. La deliberazione
          che  approva  il  suddetto  piano  costituisce  presupposto
          necessario   di   legittimita'   delle   deliberazioni   di
          approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I
          predetti  piani  finanziari  sono integrati nella relazione
          previsionale  e  programmatica  e  costituiscono   allegato
          obbligatorio   della   stessa  fino  al  secondo  esercizio
          successivo all'attivazione dell'investimento.  A  decorrere
          dall'anno  1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da
          parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita'
          montane   e'  subordinata  all'avvenuta  deliberazione  del
          bilancio di previsione nel quale siano incluse le  relative
          previsioni.       10. A decorrere dall'anno 1991, il limite
          all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni
          e  delle  comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto
          comma,  del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.    946,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1978, n.  43, e 8, comma 2,  del  decreto-legge  31  agosto
          1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1987, n. 440, e'  determinato  con  riferimento  al
          conto  consuntivo  del  penultimo anno precedente quello in
          cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.        11.  Le
          amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le
          comunita' montane non possono stipulare contratti di  mutuo
          con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non
          dopo  che  la   stessa   abbia   manifestato   la   propria
          indisponibilita'  alla  concessione  del  mutuo.  La  Cassa
          depositi   e   prestiti   deve   comunicare   la    propria
          indisponibilita'  entro quarantacinque giorni dalla data di
          ricezione della richiesta. La mancata  risposta,  trascorso
          tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.
             12. (Soppresso dalla legge di conversione).      12-bis.
          Per  le  prestazioni  rese  dai professionisti allo Stato e
          agli altri enti pubblici relativamente  alla  realizzazione
          di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui
          onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato  e  degli
          altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non
          puo' superare il 20 per cento".
             (b)  I  commi  da  31  a  35 dell'art. 17 della legge n.
          67/1988 sono riportati in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:
             I  commi  da 31 a 35 dell'art. 17 della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) cosi' recitano:      "31.  Per  le
          stesse  finalita'  di cui all'art. 21 della legge 26 aprile
          1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989  la  spesa  di
          lire  2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          per   l'anno   medesimo.    Per   le  stesse  finalita'  e'
          autorizzato   il   ricorso   alla   Banca   europea   degli
          investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre
          dello stesso anno, di appositi  mutui  fino  a  lire  1.500
          miliardi  il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per
          l'anno 1990, per la quota di capitale e  di  interessi,  e'
          assunto  a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le
          procedure di cui al citato art. 21, intendendosi  stabilito
          in  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il termine indicato  al  secondo  comma  del
          medesimo  articolo  21 ed in novanta giorni quello indicato
          al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di
          cui al presente comma entro l'anno 1988.
             32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900
          miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i  progetti  di
          risanamento  e  prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del
          bacino padano, e lire 350 miliardi  sono,  rispettivamente,
          destinate  alle  finalita'  di cui alle lettere a) e b) del
          comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,
          ferme   restando   per   tali   interventi   le   procedure
          disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto art. 14; lire 150
          miliardi  sono  destinate  ad  iniziative  di  sviluppo  ed
          ammodernamento   dell'agricoltura,   anche   per   favorire
          tecniche  agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale
          e  sicuro  per  la  salute  pubblica  dei  fitofarmaci,  la
          possibilita'  di  impiego  di tecniche di lotta biologica e
          per lo sviluppo dell'agricoltura  biologica;  non  meno  di
          lire  390  miliardi  sono  destinate  alla realizzazione di
          interventi organici finalizzati al recupero e restauro  dei
          beni  culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano
          (Val di Noto) e a quello leccese.
             33.  La commissione tecnico-scientifica, di cui all'art.
          14 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  e'  integrata  da
          nove  membri  scelti  tra le categorie indicate nel comma 2
          dell'art. 3 della  legge  17  dicembre  1986,  n.  878;  si
          applicano  le  disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del
          citato art. 3 nonche' dell'art.  15  della  legge  3  marzo
          1987,   n.    59.  Per  le  spese  di  funzionamento  della
          commissione  e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  lire  2
          miliardi   da  iscrivere  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente.
             34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di
          programmi coordinati di investimento, il CIPE, su  proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          d'intesa con i Ministri interessati, puo' deliberare  nella
          stessa  seduta  in  cui approva l'assegnazione dei fondi ai
          sensi dell'art. 21 della legge  26  aprile  1983,  n.  130,
          sugli  altri  progetti  immediatamente eseguibili giudicati
          ammissibili al  finanziamento  dal  Nucleo  di  valutazione
          degli   investimenti   pubblici,   congiuntamente   con  la
          commissione     tecnico-scientifica      del      Ministero
          dell'ambiente,  per  quelli  di  protezione  e  risanamento
          ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle
          leggi  di  settore  e  dalla legge 1  marzo 1986, n. 64. Ai
          progetti  finanziati  ai  sensi  del  presente   comma   si
          applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione
          valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.
             35.  In  favore  dei  progetti approvati dal CIPE per le
          finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
          130,   le   somme   occorrenti   per  sopperire  ai  minori
          finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea
          per  gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, in relazione
          all'effettivo andamento dello  stato  di  attuazione  degli
          investimenti.   Tali  somme  sono  determinate  in lire 100
          miliardi per  l'anno  1988  e  in  lire  200  miliardi  per
          ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989
          detta somma puo'  essere  rideterminata  con  le  modalita'
          previste  dall'art.  19, quattordicesimo comma, della legge
          22 dicembre 1984, n. 887".
             (c)  L'art.  140  del testo unico della legge comunale e
          provinciale e' riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (c) all'art. 5:
             L'art.  140  del  testo  unico  della  legge  comunale e
          provinciale, approvato  con  R.D.  n.  148/1915,  e'  cosi'
          formulato:       "Art. 140. - La giunta prende sotto la sua
          responsabilita'    le    deliberazioni    che    altrimenti
          spetterebbero  al  consiglio,  quando l'urgenza sia tale da
          non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa  nuova
          e  posteriore all'ultima adunanza consiliare.     Di queste
          deliberazioni e' fatta relazione  al  consiglio  nella  sua
          prima  adunanza,  al  fine di ottenerne la ratifica.     Ad
          esse si applicano le disposizioni degli articoli 128  della
          legge  e 62 del presente decreto.     Rimangono salvi tutti
          gli  effetti  dell'atto  amministrativo  compiuti  fino  al
          momento della negata ratifica".
             (d)  Il  comma  1  dell'art.  9  del  D.L.  n.  359/1987
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede  che:
          "I   comuni,  le  province  e  loro  consorzi  non  possono
          stipulare contratti di mutuo  con  istituti  diversi  dalla
          Cassa  depositi  e prestiti se non dopo che la Cassa stessa
          abbia  manifestato   la   propria   indisponibilita'   alla
          concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui
          da assumere con la Direzione  generale  degli  istituti  di
          previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il
          credito  sportivo.  La  Cassa  depositi  e  prestiti   deve
          comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque
          giorni dalla  data  di  trasmissione  della  richiesta.  La
          mancata   risposta,  trascorso  tale  termine,  equivale  a
          dichiarazione di indisponibilita'".