Art. 5. (( 1. Il contributo ordinario all'ANAS e' aumentato per gli anni )) (( 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi )) (( per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e )) (( lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire )) (( 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 )) (( miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno )) (( 1990, e' destinata alla realizzazione degli interventi da )) (( individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per )) (( le finalita' di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire )) (( 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per )) (( il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, e' )) (( riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e )) (( straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza )) (( e fluidita' del traffico limitatamente agli itinerari di )) (( collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalita' )) (( del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini )) (( del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato )) (( di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 )) (( utilizzando l'accantonamento 'Piano decennale di grande )) (( viabilita' ed interventi di manutenzione ordinaria e )) (( straordinaria'. Per gli interventi di cui all'allegato elenco, )) (( l'Azienda nazionale autonoma delle strade e' altresi' )) (( autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi )) (( dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda )) (( nazionale autonoma delle strade. )) 1-bis. (( In relazione alle maggiori esigenze della )) (( circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in )) (( connessione con le finalita' del presente decreto, l'ANAS e' )) (( tenuta a dare assoluta priorita' per lotti funzionali alle )) (( ultimazioni relative agli interventi gia' programmati sugli )) (( itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei )) (( campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di )) (( stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota )) (( prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi )) (( gia' programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, )) (( nonche' degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, )) (( avviene secondo le disponibilita' ordinarie del bilancio )) (( dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle )) (( competenti commissioni parlamentari. )) 2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, e' autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o societa' a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilita' definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di (( 900 miliardi, )) con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire (( 100 miliardi )) annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane". 4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalita' e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla societa' a prevalente capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi (( e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla societa' a totale partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres. )) 5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o societa' a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (a). 6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui. 7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (c), ovvero, per i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dall'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza. 8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui. 9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (d), e' ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.
(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 5: Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica e' il seguente: "Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo. 2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo. 3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi. 4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1. 5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione. 6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato. 9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita' montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. 10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. 11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'. 12. (Soppresso dalla legge di conversione). 12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento". (b) I commi da 31 a 35 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 sono riportati in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 5: I commi da 31 a 35 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) cosi' recitano: "31. Per le stesse finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988. 32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto art. 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese. 33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato art. 3 nonche' dell'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887". (c) L'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (c) all'art. 5: L'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 148/1915, e' cosi' formulato: "Art. 140. - La giunta prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare. Di queste deliberazioni e' fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica. Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica". (d) Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: "I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'".