IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n.
527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989,  n.
45,  recante  disposizioni  urgenti  in materia di emergenze connesse
allo smaltimento dei rifiuti industriali;
  Accertata,   ai  sensi  dell'art.  1  della  precitata  legge,  una
situazione di emergenza nascente dalla necessita'  di  far  approdare
urgentemente   in  un  porto  italiano  la  nave  Deep  Sea  Carrier,
proveniente dalla  Nigeria  e  trasportante  rifiuti  industriali  di
origine   italiana   che,  per  la  loro  tossicita',  richiedono  lo
smaltimento urgente;
  Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1989 con il quale vengono
individuati nel porto di Livorno la destinazione della nave Deep  Sea
Carrier   e  nella  regione  Toscana  l'ambito  territoriale  per  lo
stoccaggio provvisorio  controllato  e  pretrattamento  ai  fini  del
trasporto  e  dello  smaltimento  dei rifiuti industriali di presunta
origine italiana trasportati dalla suddetta nave;
  Considerata   la   particolare   situazione   nella   quale  devono
effettuarsi, con  la  massima  urgenza  e  sicurezza,  le  operazioni
relative  all'ispezione  del carico a bordo della nave predetta, allo
scarico dei containers/fusti e loro trasporto all'area di  lavoro  in
zona  portuale,  all'esame  del  carico  e relativa catalogazione, al
prelievo dei campioni per le analisi chimiche e  messa  in  sicurezza
dei  fusti  ai  fini  del  trasporto  e successivo trasferimento agli
impianti  di  stoccaggio  provvisorio   controllato   nel   frattempo
realizzati  ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti negli impianti
italiani o esteri che si renderanno disponibili;
  Ritenuto  che  l'urgente  effettuazione  delle  predette operazioni
richiede  l'esercizio  di  poteri  straordinari  e  l'emanazione   di
conseguenti provvedimenti eccezionali;
  Ritenuta  pertanto la necessita', in relazione alla complessita' ed
alla delicatezza delle operazioni sopraindicate,  di  procedere  alla
nomina  di  un  commissario  ad  acta per l'effettuazione di tutte le
predette operazioni, e di attribuire allo stesso, per  il  compimento
delle   operazioni   sopra  indicate,  comprese  quelle  relative  al
trasporto, la facolta'  di  operare  anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni di legge;
  Sentiti   gli   amministratori   della   regione   Toscana   e  gli
amministratori del comune di Livorno;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per    ogni    utile    e    tempestivo    intervento   finalizzato
all'effettuazione  di  tutte  le  operazioni  di  cui  ai  successivi
articoli 2 e 4, il presidente della regione Toscana, dott. Gianfranco
Bartolini e' nominato commissario straordinario ad acta.