Art. 3.
  Le  operazioni  da  effettuarsi nella regione Toscana ai fini dello
stoccaggio   provvisorio   controllato   e   successivo    definitivo
smaltimento, sono le seguenti:
   individuazione,  realizzazione  ed  organizzazione  delle  aree di
stoccaggio  provvisorio  controllato,  nonche'  determinazione  della
destinazione finale delle stesse;
   effettuazione  di  tutte  le  operazioni  necessarie ai fini dello
stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti in attesa  della  loro
destinazione agli impianti di smaltimento.