Art. 3. Le operazioni da effettuarsi nella regione Toscana ai fini dello stoccaggio provvisorio controllato e successivo definitivo smaltimento, sono le seguenti: individuazione, realizzazione ed organizzazione delle aree di stoccaggio provvisorio controllato, nonche' determinazione della destinazione finale delle stesse; effettuazione di tutte le operazioni necessarie ai fini dello stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti in attesa della loro destinazione agli impianti di smaltimento.