Art. 5.
  Il  commissario  straordinario  ad acta si avvarra' del supporto di
una  commissione  consultiva  composta   dai   sindaci   dei   comuni
interessati o da loro rappresentanti, dai rappresentanti del Ministro
per il coordinamento della protezione  civile,  del  Ministero  della
sanita'  e  di quello dell'ambiente, nonche' da esperti designati dai
responsabili degli enti  locali  interessati,  dal  presidente  della
U.S.L.  n.  13  o  suo  rappresentante  nonche'  dalle organizzazioni
sindacali e dalle forze sociali.
  Il  commissario  ad  acta  e' tenuto a predisporre periodicamente o
comunque a richiesta dei Ministri  competenti,  una  relazione  sullo
stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.