Art. 5. Il commissario straordinario ad acta si avvarra' del supporto di una commissione consultiva composta dai sindaci dei comuni interessati o da loro rappresentanti, dai rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del Ministero della sanita' e di quello dell'ambiente, nonche' da esperti designati dai responsabili degli enti locali interessati, dal presidente della U.S.L. n. 13 o suo rappresentante nonche' dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali. Il commissario ad acta e' tenuto a predisporre periodicamente o comunque a richiesta dei Ministri competenti, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.