Art. 6. Per l'effettuazione delle operazioni sopradescritte, che dovranno essere condotte rispettando i criteri di massima sicurezza ambientale nonche' le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, il commissario straordinario ad acta si avvale di un proprio staff tecnico da lui designato, sentiti i Ministri competenti. Il commissario ad acta puo' richiedere attraverso il Ministro dell'ambiente, valutazioni tecnico-scientifiche, da parte dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL, dell'ENEA ovvero di altri organismi scientifici.