Art. 9. Le esigenze finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza saranno poste a carico del Fondo per la protezione civile integrato dagli stanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 luglio 1989 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile LATTANZIO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO ------------------------------------------------------- AVVERTENZA: Il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 luglio 1989 concernente: "Disposizioni relative alle operazioni di attracco e di catalogazione, nonche' di stoccaggio provvisorio controllato ai fini dello smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier", richiamato nelle premesse della presente ordinanza, e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4.