Art. 9.
  Le   esigenze   finanziarie   connesse   alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente ordinanza saranno poste a carico  del
Fondo  per  la  protezione civile integrato dagli stanziamenti di cui
all'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988,  n.  527,  convertito,
con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 luglio 1989
                                    Il Ministro per il coordinamento
                                         della protezione civile
                                                 LATTANZIO
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO
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AVVERTENZA:
   Il  decreto  del  Ministro  per  il coordinamento della protezione
civile  8  luglio  1989  concernente:  "Disposizioni  relative   alle
operazioni  di  attracco  e  di  catalogazione, nonche' di stoccaggio
provvisorio  controllato  ai  fini  dello  smaltimento  dei   rifiuti
industriali  trasportati  dalla  nave  Deep  Sea Carrier", richiamato
nelle premesse della presente  ordinanza,  e'  pubblicato  in  questa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 4.