Art. 2.
  Dopo  l'art.  252, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli  successivi,  sono  aggiunti  i  seguenti  articoli  e
intitolazione relativi all'istituzione della
        Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
  Art.  253.  -  E'  istituita una scuola diretta a fini speciali per
"assistenti sociali" presso l'Universita' di Palermo.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze su "i
principi, le conoscenze, i metodi specifici del  servizio  sociale  e
nell'ambito  del  sistema  organizzativo  delle  risorse  sociali, in
favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per prevenire  e
risolvere situazioni di bisogno".
  La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.
  Art.  254.  -  Il corso di studi ha la durata di tre anni. Il primo
anno di corso prevede trecentocinquanta ore di insegnamento  e  cento
ore  di  tirocinio  di  ricerca, il secondo e il terzo anno prevedono
entrambi trecentocinquanta ore di insegnamento e quattrocento ore  di
tirocinio presso enti.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti  determinato  in  trenta  per
ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.
  Art.  255. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo in collaborazione con
le  facolta'  di  magistero e giurisprudenza e con il dipartimento di
psicologia dello  stesso  Ateneo  cui  afferiscono  gli  insegnamenti
previsti dal piano di studi della scuola. Nel manifesto annuale degli
studi viene indicata la sede della direzione della scuola.
  Art. 256. - Gli insegnamenti impartiti sono si seguenti:
  1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:
   principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame
al termine del biennio);
   politica dei servizi sociali (annuale);
   totale esami del gruppo: 8.
  2) Discipline di base:
   diritto  privato,  con particolare riguardo al diritto di famiglia
(annuale);
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione (annuale);
   politica e legislazione sociale (annuale);
   psicologia e sociologia della devianza (annuale);
   istituzioni di sociologia (annuale);
   medicina sociale e igiene (annuale);
   psicologia   dello   sviluppo,   con  elementi  di  psicopatologia
(biennale con un unico esame al termine del biennio);
   totale esami del gruppo: 7;
   totale esami discipline obbligatorie: 15.
  Le  discipline  obbligatorie  sono  cosi'  ripartite negli anni del
corso:
 Discipline obbligatorie del primo anno:
   principi e fondamenti del servizio sociale;
   metodi e tecniche del servizio sociale I;
   diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
   diritto  pubblico,  con  particolare  riguardo  all'organizzazione
della pubblica amministrazione;
   medicina sociale e igiene;
   psicologia  dello  sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo
anno).
  Discipline obbligatorie del secondo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale II;
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali I;
   psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo
anno);
   istituzioni di sociologia;
   ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
   politica e legislazione sociale.
  Discipline obbligatorie del terzo anno:
   metodi e tecniche del servizio sociale III;
   ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
   programmazione,   amministrazione  e  organizzazione  dei  servizi
sociali II;
   politica dei servizi sociali;
   psicologia e sociologia della devianza.
  Tutte  le  discipline  obbligatorie  devono  essere istituite nella
scuola e non possono essere mutuate.
  Le discipline opzionali sono le seguenti:
   1) antropologia culturale;
   2) diritto penale;
   3) diritto penitenziario;
   4) economia politica;
   5) igiene mentale e psichiatria;
   6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
   7) psicologia sociale;
   8) sociologia della famiglia;
   9) statistica sociale;
   10) storia delle istituzioni politiche.
  La scuola e' tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali,
e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre.
  Le propedeuticita' sono le seguenti:
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e
legislazione sociale" se non si sono superati gli esami  di  "diritto
privato,  con  particolare  riguardo  al  diritto  di  famiglia" e di
"diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione  della
pubblica amministrazione";
   non  si  puo'  essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e
sociologia della devianza" se non  si  sono  superati  gli  esami  di
"psicologia  dello  sviluppo,  con  elementi  di psicopatologia" e di
"istituzioni di sociologia";
   non  si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel
secondo anno se non  si  sono  superati  gli  esami  di  "principi  e
fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio
sociale I".
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  257. - L'attivita' pratica comporta: il tirocinio di cui agli
articoli 254 e 258, seminari e ricerche di gruppo.
  Art.  258. - Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida
di un docente di materia professionale, prevede al primo  anno  cento
ore  di  tirocinio  di ricerca e al secondo e terzo anno quattrocento
ore di tirocinio presso enti.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Art.  259.  -  La  frequenza  alle  lezioni  e la partecipazione al
tirocinio  sono  obbligatorie  per  almeno  due   terzi   dell'orario
previsto.  Gli  esami  annuali  e  di  tirocinio  pratico si svolgono
davanti a commissioni costituite secondo il regio  decreto  4  giugno
1938, n. 1263.
  Art. 260. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove
abbia  frequentato  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti  gli
insegnamenti  fondamentali  ed in almeno tre insegnamenti opzionali e
tenuto conto del tirocinio pratico.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una    dissertazione    scritta    su    un   argomento   di   natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
  La  facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di
Palermo intende avvalersi ai fini del tirocinio della  collaborazione
della  scuola  di servizio sociale "C. Vittorelli" di Palermo e della
scuola superiore provinciale di servizio sociale di Agrigento con  le
quali  ha  stipulato relativamente in data 16 aprile 1986 e 31 maggio
1986 apposite convenzioni. Di dette scuole  la  facolta'  ha  infatti
gia' avuto modo di constatare la idoneita' di strutture, attrezzature
e personale professionale ai fini  di  un  efficace  svolgimento  dei
corsi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 aprile 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 99