IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Visto  l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361,   convertito   con  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Considerato che con proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, sono
state  definite  procedure,  tempi  e modalita' per la richiesta e la
relativa  valutazione  delle  istanze  di  contributo  ai sensi della
citata normativa;
  Considerato  che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale 5
luglio   1988,   n.  283,  l'istruttoria  tecnica  dei  programmi  di
investimento   delle  imprese  e'  stata  affidata  alla  commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento  ambientale  di  cui all'art. 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
  Considerato  che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione
della  lista  degli  interventi ammessi al contributo con indicazione
dei  relativi  finanziamenti concessi nonche' l'indicazione sia delle
procedure   per   il   trasferimento   dei   fondi   sia  delle  fasi
dell'attivita'  per  il controllo e la verifica periodica dello stato
d'avanzamento degli interventi medesimi;
  Viste le risultanze della predetta istruttoria tecnica;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  accogliere  integralmente la proposta
conclusiva   di  finanziamento  formulata  dalla  citata  commissione
tecnico-scientifica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  ammessi  al  contributo  provvisorio in conto capitale, nella
misura  del trenta per cento della spesa, i programmi di investimento
indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  14  del  D.L.  n.  361/1987,
          convertito con legge n.  441/1987,  recante:  "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  smaltimento  dei  rifiuti", e' il
          seguente:
             "3.  Per  i  programmi  di  investimento  delle  imprese
          destinati a realizzare o adeguare impianti per il  recupero
          dai  rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad
          attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di
          qualsiasi   tipo  di  rifiuti,  il  Ministro  dell'ambiente
          concede contributi in conto capitale nella  misura  del  30
          per cento delle spese di investimento".
             -  Il  comma  6  dell'art.  14  del  D.L.  n.  361/1987,
          convertito con legge  n.  441/1987,  sopra  citata,  e'  il
          seguente:
             "6.  Per  le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata
          la spesa di  lire  20  miliardi  per  ciascuno  degli  anni
          finanziari  1987,  1988  e  1989,  cui si provvede mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  9001  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro per il 1987, all'uopo  parzialmente  utilizzando  la
          proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo
          per gli interventi destinati alla tutela ambientale'".
             -  Il  D.M.  5  luglio  1988,  n.  283  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 23  luglio
          1988,  reca:   "Criteri per la concessione dei contributi e
          dei finanziamenti di cui all'art. 14, commi 3, 5,  6  e  8,
          del  decreto-legge 31 agosto 1987, n.  361, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,
          concernente  disposizioni urgenti in materia di smaltimento
          dei rifiuti".
             - L'art. 4 del D.M. 5 luglio 1988, n. 283, sopra citato,
          e' il seguente:
             "Art.   4   (Valutazioni).   -  1.  L'istruttoria  e  la
          valutazione delle domande di cui agli articoli 1 e  2  sono
          effettuate  dalla  commissione  tecnico-scientifica  per la
          valutazione  dei  progetti  di  protezione  e   risanamento
          ambientale  di  cui  all'art.  14,  comma 7, della legge 28
          febbraio 1986, n. 41, sulla base dell'analisi delle  schede
          progetto, con particolare riferimento ai costi previsti, ai
          benefici attesi, al valore  attuale  netto,  al  saggio  di
          rendimento  interno,  alle  ipotesi  di  gestione  ed  alla
          soluzione tecnica prospettata.
             2.  Per  le richeste di finanziamento di cui all'art. 2,
          e',  inoltre,  evidenziato  l'eventuale  inquadramento   di
          ciascun  progetto  nell'ambito  dei  programmi comunali per
          attuare la raccolta differenziata".
             -  Il  comma  7  dell'art.  14  della  legge  n. 41/1986
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          1986)", e' il seguente:
             "7.   Le   proposte  delle  regioni,  sulla  base  delle
          richieste degli enti interessati, corredate  dall'attestato
          regionale  di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge
          24 dicembre 1979, n. 650, sono  presentate,  oltre  che  al
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  3  della legge 10
          maggio  1976,  n.  319,  per  la  lettera  b)  al  Comitato
          interministeriale  di  cui  all'articolo  5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915;  su
          tali  proposte  il  Ministro  per  l'ecologia  riferisce al
          Parlamento   entro    centoventi    giorni    dalla    loro
          presentazione,  al  fine di acquisire valutazioni utili per
          la  formazione  di  un  programma  organico   di   politica
          ambientale.   Le   proposte  delle  amministrazioni  devono
          situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi  piani
          regionali  di  risanamento delle acque e per lo smaltimento
          dei  rifiuti  e  contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza  ambientale  ed  economica,  secondo  i criteri
          indicati  nella  delibera  prevista   dal   secondo   comma
          dell'articolo  21  della  legge 26 aprile 1983, n. 130, che
          sara' proposta al CIPE dal Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   d'intesa   col   Ministro  per
          l'ecologia.  A  parziale  modifica   di   quanto   previsto
          dall'articolo  21  della  legge 26 aprile 1983, n.  130, ai
          fini del giudizio di  proponibilita'  e  della  indicazione
          delle   priorita'   i   relativi   progetti  sono  valutati
          congiuntamente   dal   Nucleo   di   valorizzazione   degli
          investimenti  pubblici  del  Ministero del bilancio e della
          programmazione    economica     e     dalla     Commissione
          tecnico-scientifica  per  la  valutazione  dei  progetti di
          protezione  o  risanamento  ambientale  del  Ministro   per
          l'ecologia.  I  Comitati  interministeriali  di  cui  sopra
          deliberano con  composizione  integrata  dal  Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione economica. Il Presidente
          dei Comitati stessi trasmette al Ministro  del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  l'elenco  dei progetti da
          finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da
          sottoporre  al  CIPE.   A  tal  fine  il  CIPE delibera sui
          progetti medesimi con composizione integrata  dal  Ministro
          per l'ecologia".