IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti; Considerato che con proprio decreto del 5 luglio 1988, n. 283, sono state definite procedure, tempi e modalita' per la richiesta e la relativa valutazione delle istanze di contributo ai sensi della citata normativa; Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento delle imprese e' stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo con indicazione dei relativi finanziamenti concessi nonche' l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attivita' per il controllo e la verifica periodica dello stato d'avanzamento degli interventi medesimi; Viste le risultanze della predetta istruttoria tecnica; Ritenuta l'opportunita' di accogliere integralmente la proposta conclusiva di finanziamento formulata dalla citata commissione tecnico-scientifica; Decreta: Art. 1. Sono ammessi al contributo provvisorio in conto capitale, nella misura del trenta per cento della spesa, i programmi di investimento indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987, convertito con legge n. 441/1987, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti", e' il seguente: "3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento". - Il comma 6 dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987, convertito con legge n. 441/1987, sopra citata, e' il seguente: "6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento 'Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale'". - Il D.M. 5 luglio 1988, n. 283 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 23 luglio 1988, reca: "Criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'art. 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - L'art. 4 del D.M. 5 luglio 1988, n. 283, sopra citato, e' il seguente: "Art. 4 (Valutazioni). - 1. L'istruttoria e la valutazione delle domande di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sulla base dell'analisi delle schede progetto, con particolare riferimento ai costi previsti, ai benefici attesi, al valore attuale netto, al saggio di rendimento interno, alle ipotesi di gestione ed alla soluzione tecnica prospettata. 2. Per le richeste di finanziamento di cui all'art. 2, e', inoltre, evidenziato l'eventuale inquadramento di ciascun progetto nell'ambito dei programmi comunali per attuare la raccolta differenziata". - Il comma 7 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", e' il seguente: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valorizzazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei Comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".