Art. 4. Il venti per cento dei contributi viene erogato all'avvenuta certificazione dell'inizio delle attivita'. La restante quota dei contributi, e sino al limite massimo del novanta per cento, e' erogata in acconto e per quote non inferiori al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata anche per stati di avanzamento. Ai fini dell'erogazione dei contributi i certificati di avanzamento lavori, attestanti l'esecuzione pro-quote dell'opera, devono essere redatti dal direttore dei lavori. Il restante dieci per cento viene erogato al completamento dell'opera e ad avvenuto collaudo. In ogni caso sono ammesse al contributo esclusivamente parti dell'opera i cui costi risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.
Nota all'art. 4: Per il D.M. 5 luglio 1988, n. 283, vedasi le note alle premesse.