Art. 4.
  Il  venti  per  cento  dei  contributi  viene  erogato all'avvenuta
certificazione  dell'inizio  delle  attivita'.  La restante quota dei
contributi,  e  sino  al  limite  massimo  del  novanta per cento, e'
erogata  in  acconto  e  per  quote non inferiori al trentacinque per
cento,  in  relazione  alla  spesa  certificata  anche  per  stati di
avanzamento.
  Ai fini dell'erogazione dei contributi i certificati di avanzamento
lavori,  attestanti  l'esecuzione pro-quote dell'opera, devono essere
redatti dal direttore dei lavori.
  Il   restante  dieci  per  cento  viene  erogato  al  completamento
dell'opera e ad avvenuto collaudo.
  In  ogni  caso  sono  ammesse  al  contributo  esclusivamente parti
dell'opera  i  cui  costi  risultino  fatturati  dopo la scadenza del
termine  ultimo  di  presentazione  delle  istanze  di  finanziamento
previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.
 
          Nota all'art. 4:
             Per  il  D.M. 5 luglio 1988, n. 283, vedasi le note alle
          premesse.