Art. 5.
  Per il collaudo, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al
programma approvato con l'art. 1 del presente decreto, sono istituite
tre  commissioni,  composte ciascuna da cinque componenti, presiedute
da  un  magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello
Stato,   ovvero   da   un   docente   universitario   di   discipline
giuridico-amministrative  o  da  un  dirigente generale del Ministero
dell'ambiente.  Il  Ministro  dell'ambiente  costituisce  con proprio
decreto ciascuna commissione, tenendo in considerazione, nella scelta
degli  altri quattro componenti diversi dal presidente, l'esigenza di
inserire esperti tecnici.
  Il  compenso  globale  per le commissioni di collaudo e' fissato in
misura  pari all'uno e venti per cento dell'importo del contributo di
ciascuna opera, percentuale ridotta del trenta per cento da destinare
alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6. I compensi
sono comprensivi del rimborso spese.