Art. 5. Per il collaudo, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al programma approvato con l'art. 1 del presente decreto, sono istituite tre commissioni, composte ciascuna da cinque componenti, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative o da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente costituisce con proprio decreto ciascuna commissione, tenendo in considerazione, nella scelta degli altri quattro componenti diversi dal presidente, l'esigenza di inserire esperti tecnici. Il compenso globale per le commissioni di collaudo e' fissato in misura pari all'uno e venti per cento dell'importo del contributo di ciascuna opera, percentuale ridotta del trenta per cento da destinare alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6. I compensi sono comprensivi del rimborso spese.