Art. 6.
  Ai  fini  del  compiuto,  regolare e tempestivo perseguimento delle
finalita'  indicate nell'art. 14, comma 3, della legge n. 441/1987 e'
costituita   una  commissione  di  vigilanza  nominata  dal  Ministro
dell'ambiente,  composta  da  quattro  membri,  e  presieduta  da  un
magistrato  amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato,
ovvero     da     un     docente    universitario    di    discipline
giuridico-amministrative.
  Alla  commissione  compete  di  assicurare uniformita' di indirizzo
nell'attivita'   delle   commissioni   di   collaudo,   di   vigilare
sull'avanzamento   delle   procedure   contrattuali  e  sulle  opere,
assicurando  il  rispetto  dei  termini  indicati  nei relativi atti,
nonche' di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministro
dell'ambiente.
  Le  commissioni  di  collaudo  costituite  a  norma  del precedente
articolo  sono  tenute  a  trasmettere  i  verbali  di  visita, delle
relazioni  finali  e  dei  certificati  di  collaudo,  nonche'  delle
relazioni sulle riserve dell'impresa alla commissione di vigilanza di
cui  al  precedente  comma,  alla  quale potranno richiedere anche la
soluzione di particolari quesiti.
 
          Nota all'art. 6:
             Per  il  comma  3, dell'art. 16 della legge n. 441/1987,
          vedasi le note alle premesse.