Art. 6. Ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalita' indicate nell'art. 14, comma 3, della legge n. 441/1987 e' costituita una commissione di vigilanza nominata dal Ministro dell'ambiente, composta da quattro membri, e presieduta da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative. Alla commissione compete di assicurare uniformita' di indirizzo nell'attivita' delle commissioni di collaudo, di vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonche' di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministro dell'ambiente. Le commissioni di collaudo costituite a norma del precedente articolo sono tenute a trasmettere i verbali di visita, delle relazioni finali e dei certificati di collaudo, nonche' delle relazioni sulle riserve dell'impresa alla commissione di vigilanza di cui al precedente comma, alla quale potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.
Nota all'art. 6: Per il comma 3, dell'art. 16 della legge n. 441/1987, vedasi le note alle premesse.