Art. 7.
  Le  somme  relative  ai compensi ai componenti delle commissioni di
collaudo  e  di  vigilanza  fanno  carico ai singoli contributi nella
percentuale unitaria di cui al precedente art. 5 e sono liquidati con
le  modalita'  di  legge,  ed  in  relazione  alla  erogazione  anche
pro-quota  dei  contributi stessi, a cura del competente servizio del
Ministero dell'ambiente.